Energie rinnovabili ed efficienza energetica
Autore: Giuseppe Moschella
Pubblicato il 07 maggio 2015
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Al via il
programma per l'uso razionale dell'energia nei processi produttivi
Le
imprese produttive (Micro, piccole, medie e grandi) che hanno le unità
produttive nelle regioni del Sud Italia (Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia)
e che hanno intenzione di realizzare investimenti nell'ambito dell'efficienza
energetica, possono beneficiare dei programmi previsti dal POI
(Programma
Operativo Interregionale) energia.
Lo scorso 24 aprile è stato firmato un decreto che mette a disposizione 120 milioni di euro a valere sul POI “Energie rinnovabili ed efficienza energetica” FESR 2007/13.
Il nuovo bando, (gestito dalla DGIAI - Direzione generale per gli incentivi alle imprese) sulla scia delle azioni di sostegno iniziate con il decreto delMise (del 5 dicembre 2013), ha l'obiettivo di sostenere la crescita e rilanciare la competitività delle imprese tramite investimenti funzionali per un uso razionale e sostenibile dell’energia all’interno dei processi produttivi.
I progetti finanziabili rientrano nell'ambito di programmi d’investimento finalizzati alla riduzione ed alla razionalizzazione dell’uso dell’energia primaria all’interno di unità produttive esistenti, prevedendo spese ammissibili non inferiori a 30.000 (trentamila) euro.
Il termine di apertura e le modalità di presentazione delle domande saranno definite entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella “Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana”, con decreto del Direttore generale per gli incentivi alle imprese. Con il medesimo decreto saranno definite le modalità di presentazione delle domande di erogazione.
Il POI energia
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Il POI Energia è lo strumento attraverso il quale viene data attuazione alle previsioni del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013 in materia di energia, ed ha come obiettivi principali quelli di:
- aumentare la quota di energia consumata proveniente da fonti rinnovabili;
- migliorare l’efficienza energetica, promuovendo le opportunità di sviluppo locale.
- la progettazione e la costruzione di modelli integrati, che riguardano il risparmio energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- l’adeguamento dell’infrastruttura di rete per il trasporto dell’energia prodotta da fonte rinnovabile;
- il consolidamento, l’accrescimento e la diffusione di informazioni e know how per permettere decisioni consapevoli da parte delle amministrazioni e della popolazione.
- contributo in conto impianti per una percentuale nominale massima delle spese ammissibili pari al 50%, per i programmi di importo fino a 400.000,00 euro, che si concludono entro il 31 dicembre 2015;
- finanziamento agevolato per una percentuale nominale delle spese ammissibili complessive pari al 75 per cento, per i programmi che si concludono entro il 31 dicembre 2016.
Le risorse
finanziarie
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Le risorse finanziarie per i programmi di investimento ammontano a 120.000.000 (centoventimilioni) di euro, a valere sulle risorse residue del POI Energia, nella quota di competenza della DGIAI.
- Il 60% di tali risorse è riservata ai programmi proposti da micro, piccole o medie imprese, di queste, una ulteriore sotto-riserva del 25% è rivolta alle micro e piccole imprese.
Per beneficiare delle agevolazioni (1) le imprese alla data di presentazione della domanda devono:
- essere regolarmente costituite da almeno un anno ed essere attive;
- non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- adottare il regime di contabilità ordinaria;
- non aver ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla UE;
- essere in regola con le disposizioni in materia di normativa edilizia e urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell’ambiente e con gli obblighi contributivi;
- essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
- non trovarsi in difficoltà secondo le condizioni individuate nel Regolamento GBER.
(1) Non possono beneficiare dei benefici in parola le imprese destinatarie di un decreto di concessione delle agevolazioni a valere sul decreto del Mise del 5 dicembre 2013, ad eccezione per le imprese che hanno, alla data del nuovo decreto, formalizzato la rinuncia alle agevolazioni.
Gli interventi
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Gli investimenti ammessi sono volti alla riduzione nominale dei consumi di energia primaria all’interno di un’unità produttiva esistente.
Tipologie di
interventi ammessi
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Relazione tecnica
Il programma di intervento dovrà essere illustrato con una relazione tecnica, sotto forma di perizia giurata, firmata da un tecnico qualificato, attestante la capacità del programma di ottenere, a parità di capacità produttiva nominale, un risparmio energetico pari ad almeno il 10 per cento rispetto ai consumi pregressi di energia primaria.
Tale relazione dovrà essere preparata anche per le opere edili con annesso computo metrico estimativo delle opere.
Per l'ammissibilità dell'agevolazione, i programmi d’investimento devono:
- riguardare un’unità produttiva localizzata nei territori eleggibili alle azioni del POI Energia (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), di cui l’impresa proponente abbia, alla data di presentazione della domanda per le agevolazioni o, se antecedente, alla data di avvio del programma d’investimento, la piena disponibilità (2);
- prevedere spese ammissibili non inferiori a 30.000 euro;
- essere avviati (3) successivamente al 17 maggio 2014 (termine di chiusura del bando previsto dal decreto del Mise del 5 dicembre 2013), e non aver sostenuto, alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, spese superiori al 70 per cento del costo totale dell’investimento proposto;
- essere realizzati entro il 31 dicembre 2015 (data utile anche per effettuare il pagamento dell’ultimo titolo di spesa ad esso correlato), nel caso in cui i programmi accedano al contributo in conto impianti.
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(2) La piena disponibilità deve garantire l’utilizzo dei beni agevolati per un periodo di tempo congruo previsto dal decreto.
(3) Per data di avvio del programma d’investimento si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile.
Spese
ammissibili
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Il programma ammette l'acquisto di nuove immobilizzazioni materiali e immateriali, come definite dagli articoli 2423 e seguenti del codice civile, con particolare riferimento a:
- opere murarie e assimilate, di valore non superiore, al 40 per cento dell’investimento ammesso;
- macchinari, impianti e attrezzature;
- programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa;
- servizi di consulenza diretti alla definizione della diagnosi energetica.
Non sono ammissibili le spese sostenute per l’acquisto di veicoli destinati al trasporto di merci e/o persone su strada.
Le spese devono essere capitalizzate e figurare nell’attivo dell’impresa per almeno 5 anni, o 3 anni nel caso di imprese piccole e medie, e per lo stesso periodo (dalla data di conclusione del programma) devono essere mantenute nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva.
Non sono ammesse le spese relative sostenute con la locazione finanziaria, relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, spese di funzionamento, spese notarili, quelle relative a imposte, tasse, scorte e quelle relative all’acquisto di beni immobili che hanno già beneficiato, nei 10 anni antecedenti la data di presentazione della domanda, di altri aiuti, fatta eccezione per quelli di natura fiscale, salvo il caso in cui le amministrazioni concedenti abbiano revocato e recuperato totalmente tali aiuti.
Non sono ammissibili inoltre, spese di singoli beni di importo inferiore a 500 euro al netto di IVA.
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(4) D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 e successive modifiche e integrazioni.
Concessione
delle agevolazioni
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Le agevolazioni sono concesse nel rispetto dei limiti previsti dal Regolamento de minimis, ai sensi dei quali l’agevolazione massima concedibile per ciascuna impresa unica non può in alcun caso superare l’importo di 200.000 euro.
Le erogazioni - come già menzionato - sono modulate in un:
- contributo in conto impianti per una percentuale massima pari al 50% delle spese ammissibili, per le iniziative con un importo previsto fino a 400mila euro, che si concludano entro il 31 dicembre 2015;
- finanziamento agevolato per una percentuale pari al 75% delle spese ammissibili, per i programmi che si concludano entro il 31 dicembre 2016.
Apporto di risorse proprie
Per la quota non coperta dalle agevolazioni le aziende beneficiarie devono garantire l’apporto di un contributo finanziario, con risorse proprie, o anche con un finanziamento esterno, che non contenga alcun tipo di sostegno pubblico.
Le agevolazioni concesse non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche concesse a qualsiasi titolo per le medesime spese, fatta eccezione:
- per gli aiuti concessi a norma di altri regolamenti “de minimis” o del Regolamento GBER o di una decisione adottata dalla Commissione;
- per le agevolazioni concesse con il sistema dei certificati bianchi (5).
(5) I certificati bianchi, anche noti come “Titoli di Efficienza Energetica” , sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi energetici negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento di efficienza energetica.
La domanda
Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con procedimento a sportello.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- relazione tecnica illustrativa del programma d’investimento resa nella forma di perizia giurata;
- documentazione comprovante la disponibilità dell’immobile;
- dichiarazione sostitutiva relativa alle autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell’investimento e alle date in cui le stesse sono state conseguite;
- piano d’investimento;
- dichiarazioni relative alle informazioni antimafia nel caso in cui l’importo delle agevolazioni richieste da ciascuna impresa sia uguale o superiore a 150.000,00 euro;
- dichiarazione relativa ai dati necessari per la richiesta del DURC;
- dichiarazione sostitutiva, attestante la spesa già sostenuta in attuazione del programma d’investimento proposto con allegata la documentazione probatoria della stessa;
- dichiarazione (6) sostitutiva relativa ai dati dell’ultimo esercizio contabile per la verifica della solidità economico-finanziaria dell’impresa.
Nota bene - La graduatoria è formata in ordine decrescente, in base al valore del rapporto tra gli investimenti per i quali, alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, siano già sostenuti i relativi costi, nel limite di quelli ritenuti ammissibili, e il totale degli investimenti proposti. In caso di parità di punteggio tra più programmi, prevale il programma con il minor costo presentato. |
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(6) La dichiarazione è rilasciata, ai sensi degli articoli 47 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal legale rappresentante dell'impresa richiedente o da un suo procuratore speciale ed è controfirmata dal presidente del collegio sindacale o, in mancanza, da un professionista iscritto nell'albo dei revisori legali, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.
L'istruttoria delle domande
L'esame delle domande verrà effettuato nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione e, se necessario, in base alla posizione assunta nell’ambito della graduatoria. Verrà esaminata la documentazione presentata, verificando la completezza e la conformità della stessa, e il rispetto dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dalla legge, nonché delle condizioni economico -finanziarie.
Osserva – In caso di insussistenza delle predette condizioni verranno comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda. |
Le istruttorie con esito positivo saranno seguite dal provvedimento di concessione delle agevolazioni il quale contiene l’indicazione: delle spese ritenute ammissibili, delle agevolazioni concesse, degli impegni a carico dell’impresa beneficiaria anche in ordine agli obiettivi, tempi e modalità di realizzazione del programma (7).
Per la
determinazione dell'ammissibilità della domanda di agevolazioni
in relazione alle caratteristiche economico-finanziarie
dell’impresa proponente vengono valutati i seguenti indicatori:
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(7) L’impresa beneficiaria provvede alla sottoscrizione del provvedimento di concessione entro i termini indicati nel provvedimento stesso, pena la decadenza delle agevolazioni concesse.
Erogazione delle agevolazioni
Le erogazioni delle agevolazioni sono massimo tre:
- una prima quota, relativa ai costi pregressi ammessi alle agevolazioni e sostenuti dall’impresa beneficiaria dopo il 17 maggio 2014 e fino alla data di presentazione della domanda di agevolazioni, è erogata entro 30 giorni successivi alla ricezione tramite posta elettronica certificata (PEC) del provvedimento di concessione;
- una seconda quota viene erogata a fronte di un avanzamento di spesa almeno pari al 30% del totale della spesa ammessa;
- una terza e ultima quota a saldo delle agevolazioni concesse, previa richiesta dell’impresa da presentarsi entro 3 mesi dalla data di conclusione dell’investimento.
Osserva - In alternativa alla suddetta modalità di erogazione, le singole quote (ad eccezione della prima) possono essere erogate in anticipazione, sulla base di fatture di acquisto non quietanzate, subordinatamente all’apertura del conto corrente vincolato previsto nella convenzione tra il Ministero e l’ABI del 12 febbraio 2014, e relativo atto integrativo del 22 aprile 2014. |
Adempimenti
delle imprese
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Ogni impresa deve rendere fisicamente individuabili presso l'unità produttiva i beni relativi alla domanda di agevolazione; in particolare deve essere apposto su ciascun bene una specifica targhetta riportante in modo chiaro e indelebile un numero identificativo.
L’impresa beneficiaria, inoltre, deve:
- utilizzare sistemi tracciabili di pagamento delle spese;
- tenere a disposizione tutti i documenti e giustificativi relativi alle spese rendicontate per 5 anni successivi al completamento del programma d’investimento;
- consentire e favorire, in ogni fase del procedimento, lo svolgimento di tutti i controlli, le ispezioni e i monitoraggi previsti, per la verifica dello stato di avanzamento dei programmi e le condizioni di mantenimento delle agevolazioni;
- rispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposti dal Ministero che effettua il monitoraggio del programma;
- operare nel rispetto del Regolamento de minimis e in particolare non superare i massimali previsti (8).
(8) L’impresa beneficiaria è tenuta a comunicare tempestivamente al Ministero eventuali ulteriori aiuti ricevuti a titolo “de minimis” che determinino il superamento del massimale consentito.
I controlli del
Ministero
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Il Ministero può effettuare i controlli e le ispezioni - anche a campione - in ogni fase del procedimento, in particolare vengono verificate le condizioni per la fruizione e il mantenimento delle agevolazioni nonché l’attuazione degli interventi finanziati.
Nello specifico, entro 45 giorni dalla presentazione di ciascuna richiesta di erogazione a stato di avanzamento lavori:
- verifica la regolarità e la completezza della documentazione presentata;
- verifica la regolarità contributiva dell’impresa beneficiaria;
- verifica la corrispondenza tra la documentazione di spesa presentata e i beni previsti dal programma d’investimento;
- determina l’importo della quota di agevolazione da erogare in relazione ai titoli di spesa presentati;
- dispone, per le richieste di erogazione per le quali l’attività di verifica si è conclusa con esito positivo, l’erogazione della quota di agevolazione sul conto corrente intestato all’impresa beneficiaria.
La comunicazione deve essere accompagnata da un’argomentata relazione illustrativa.
Fino a quando le variazioni non sono state approvate, il Ministero sospende l'erogazione delle agevolazioni.
Le stesse agevolazioni sono revocate, in misura totale o parziale, nei seguenti casi:
- assenza dei requisiti di ammissibilità, documentazione incompleta o irregolare per fatti imputabili all’impresa beneficiaria e non sanabili;
- fallimento dell’impresa beneficiaria o apertura di altra procedura concorsuale;
- mancato rispetto dei massimali (9) previsti dal Regolamento de minimis (accertato in qualunque fase del procedimento).
- mancato rispetto del divieto di cumulo delle agevolazioni;
- mancata realizzazione del programma d’investimento;
- non mantenimento dei beni per l’uso previsto nella regione in cui è ubicata l’unità produttiva secondo quando previsto dal decreto;
- in tutti gli altri casi previsti dal provvedimento di concessione.
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(9) Qualora, invece, il superamento dei medesimi massimali venga tempestivamente comunicato al Ministero, la revoca delle agevolazioni non viene effettuata purché l’impresa beneficiaria rinunci formalmente al beneficio che ha determinato il superamento.
Quadro normativo
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- Decreto
Ministero Sviluppo Economico del 5 dicembre 2013
- Decreto Ministero Sviluppo Economico del 24 aprile 2015 - Regolamento UE n. 1407/2013, del 18 dicembre 2013 - Regolamento “de minimis” - Regolamento UE n. 651/2014, del 17 giugno 2014 - Regolamento GBER |
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