Elezioni del Cnf. Divieto del terzo mandato consecutivo

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Elezioni del Cnf. Divieto del terzo mandato consecutivo

Il principio per il quale vige il divieto del terzo mandato consecutivo per le elezioni dei consiglieri degli ordini circondariali forensi è estensibile anche alle elezioni del Consiglio nazionale forense.

La parola arriva dal Tribunale di Roma, con ordinanza n. 52798 del 2 settembre 2019, che si è pronunciato sul ricorso proposto da un avvocato, risultato primo dei non eletti in un distretto, contro l’elezione di un componente che non avrebbe potuto candidarsi per aver già ricoperto la carica di consigliere per due mandati.

Divieto del terzo mandato applicabile per elezioni dei Coa e del Cnf

Nell’ordinanza i giudici hanno sostenuto che:

  • il principio fissato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza 32781/2018, secondo cui il divieto del terzo mandato consecutivo valido per le elezioni dei Coa (articolo 3, legge 113/2017) si intende riferita anche ai mandati in parte espletati sotto il regime anteriore, è applicabile anche alle elezioni del Cnf, in quanto le SS.UU. hanno considerato la problematica del divieto del terzo mandato consecutivo presente sia nella normativa delle elezioni dei Coa che del Cnf (art. 34, L. 247/2012);
  • non è rilevante il fatto che vi sono differenze, per le elezioni dei Coa e del Cnf, della durata dei mandati (due per gli ordini territoriali e tre per il Cnf), non essendo questo influente sulla questione del doppio mandato consecutivo, che attiene alla volontà di garantire un periodico ricambio della composizione degli organismi rappresentativi.

Pertanto, il ricorso presentato deve essere accolto.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Punto & Lex 24 luglio 2019 - Tetto del doppio mandato anche per il CNF? Questione al Tar Lazio - Pergolari

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