Editoria online. Iva ridotta compatibile con la normativa Ue

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Editoria online. Iva ridotta compatibile con la normativa Ue

E' stata pubblicata, sulla “Gazzetta Ufficiale dell'unione europea” serie L 286 del 14 novembre 2018, la Direttiva (Ue) 2018/1713 del 6 novembre 2018.

La normativa italiana, che assoggetta all'Iva al 4% giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici identificati da codice ISBN (libri) o ISSN (pubblicazioni) e veicolati attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica, è compatibile con la normativa Ue.

Si ricorda che l'Iva ridotta per i libri elettronici in Italia è regolata dal 1° gennaio 2015 - legge n. 190/2014 - e per giornali quotidiani e periodici elettronici dal 1° gennaio 2016 (legge n. 208/2015).

La nuova, modifica la pregressa direttiva 2006/112/CE intervenendo sulle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto applicate a libri, giornali e periodici.

Entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, dunque il 4 dicembre 2018.

Ne consegue che:

  • gli Stati membri possono applicare un’aliquota Iva ridotta alla fornitura di libri, giornali e periodici, non rilevando che siano forniti su supporti fisici o per via elettronica;
  • gli Stati membri che già applicano aliquote Iva “super ridotte” o pari a zero per le citate pubblicazioni su supporti fisici possono applicare lo stesso trattamento a quelle fornite per via elettronica.

Le nuove regole

La direttiva 2006/112/CE è così modificata:

1) all'articolo 98, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Le aliquote ridotte non si applicano ai servizi forniti per via elettronica, a eccezione di quelli che rientrano nell'allegato III, punto 6).»;

2) all'articolo 99 è aggiunto il seguente paragrafo: «3.In deroga ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e in aggiunta alle aliquote di cui all'articolo 98, paragrafo 1, gli Stati membri che al 1° gennaio 2017 applicavano, in conformità del diritto dell'Unione, aliquote ridotte inferiori al minimo prescritto nel presente articolo o accordavano esenzioni con diritto a detrazione dell'IVA pagata nella fase precedente alla fornitura di taluni beni di cui all'allegato III, punto 6), possono altresì applicare il medesimo trattamento ai fini dell'IVA qualora tali beni siano forniti per via elettronica, conformemente all'allegato III, punto 6).»;

3) nell'allegato III, il punto 6) è sostituito dal seguente: «6) fornitura di libri, giornali e periodici, inclusi quelli in locazione nelle biblioteche forniti su supporti fisici o per via elettronica o in entrambi i formati (compresi gli opuscoli, i volantini e gli stampati analoghi, gli album, gli album da disegno o da colorare per bambini, la musica stampata o manoscritta, le mappe e le carte idrografiche o altri tipi di carte), escluse le pubblicazioni interamente o essenzialmente destinate alla pubblicità ed escluse le pubblicazioni consistenti interamente o essenzialmente in contenuto video o audio musicale;».

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 3 ottobre 2018 - Ecofin: Iva e-book ridotta come i libri cartacei - Moscioni

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