Edilizia, reverse charge ad applicazione ridotta

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Con la risoluzione n. 164 dell’11 luglio, l’agenzia delle Entrate risolve i dubbi relativi alla fatturazione, ai fini Iva, dei lavori per gli impianti di allarme nei fabbricati. L’istallazione, la riparazione e la manutenzione degli impianti possono essere soggetti al meccanismo del reverse charge solo per i lavori in subappalto, quando a monte sia stato stipulato un contratto di appalto. Invece se l’istallazione è stata commissionata da una società produttrice di impianti che li fornisce direttamente al cliente finale con un contratto di fornitura con posa in opera, allora la fatturazione deve avvenire secondo le regole ordinarie Iva con addebito dell’imposta nel documento emesso dal prestatore. Inoltre, essendo l’attività di manutenzione assimilabile alla riparazione, può applicarsi il meccanismo dell’inversione contabile se rientrante nel subappalto. Dunque, secondo le Entrate, è necessario verificare la natura giuridica del rapporto contrattuale tra il produttore ed il cliente finale per poter determinare il corretto regime Iva da applicarsi.

Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 33 – Impianti di allarme con reverse charge - Ricca

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