Edilizia residenziale convenzionata: il vincolo del prezzo segue tutti i passaggi di proprietà

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Edilizia residenziale convenzionata: il vincolo del prezzo segue tutti i passaggi di proprietà

In tema di edilizia residenziale convenzionata, il vincolo del prezzo massimo di cessione degli alloggi, segue il bene, a titolo di onere reale, in tutti i successivi passaggi di proprietà.

Questo in considerazione della "ratio legis" di garantire la casa ai meno abbienti ed impedire operazioni speculative di rivendita.

Ne consegue che l'eventuale clausola negoziale contenente un prezzo difforme da quello vincolato è affetta da nullità parziale e va sostituita di diritto, ex articoli 1419, comma 2, e 1339 del Codice civile, con altra che contempli il prezzo massimo determinato in forza della originaria convenzione di cessione.

E’ questo il principio di diritto che ha inteso riaffermare la Seconda sezione civile di Cassazione con sentenza n. 13345 del 28 maggio 2018, in tema di cessione degli alloggi costruiti, ex articolo 35 della Legge n. 865/1971, sulla base di convenzioni per la cessione di aree in diritto di superficie, ovvero per la cessione del diritto di proprietà se stipulate, quest'ultime, precedentemente all'entrata in vigore della Legge n. 179/1992.

Nel caso specificamente esaminato, i giudici di legittimità hanno ritenuto incontestato che non fosse intervenuta un'apposita convenzione di rimozione del vincolo del prezzo quantificato in base a quella originaria.

Era, pertanto, pacifica l’esistenza di una nullità parziale - operante per violazione di una norma imperativa – rilevabile d'ufficio, “con tutte le conseguenze che ne derivano ai fini del riconoscimento del diritto degli acquirenti ad ottenere la restituzione del maggior prezzo versato rispetto a quello massimo di cessione scaturito dall'applicazione dei criteri stabiliti dalla presupposta convenzione”.

Così, l’acquirente che aveva pagato l’alloggio di edilizia convenzionata al prezzo di mercato, aveva diritto a vedersi restituire la differenza tra quanto versato e quanto invece dovuto sulla base dei criteri stabiliti dalla convenzione originaria.

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