Edilizia libera: ecco il Glossario unico
Pubblicato il 10 aprile 2018
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E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 marzo 2018, recante approvazione del Glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera.
Il Glossario unico, contenuto nella tabella di cui all’allegato 1 in calce al decreto, è stato approvato in fase di prima attuazione dell'articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo n. 222/2016, e verrà completato – si legge nell’articolo 1 del Decreto – in relazione alle opere edilizie realizzabili mediante CILA, SCIA, permesso di costruire e SCIA in alternativa al permesso di costruire, con successivi decreti, che saranno adottati con le modalità di cui al medesimo articolo 1, comma 2, del Decreto legislativo citato.
Elenco delle principali opere in edilizia libera (allegato 1)
Nella tabella allegata, di facile consultazione, sono individuate le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo (Cil, Cila, Scia o permesso di costruire), nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (in particolare, norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio).
Nello specifico, in tabella è riportato:
1. il regime giuridico dell’attività di edilizia libera;
2. l’elenco delle categorie di intervento che il D.P.R. n. 380/2001 ascrive all’edilizia libera, per come specificato nella tabella A del D.lgs. n. 222/2016 (interventi di manutenzione ordinaria, di installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW e di depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc, di eliminazione delle barriere architettoniche, attività di ricerca nel sottosuolo, movimenti di terra, istallazioni di serre mobili stagionali, opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, istallazione di pannelli fotovoltaici a servizio degli edifici, opere aventi ad oggetto aree ludiche ed elementi di arredo delle aree di pertinenza, manufatti leggeri in strutture ricettive, opere contingenti temporanee);
3. l’elenco, non esaustivo, delle principali opere che possono essere realizzate per ciascun elemento edilizio, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D. lgs. n. 222/2016;
4. l’elenco, non esaustivo, dei principali elementi oggetto di intervento, individuati per facilitare la lettura della tabella da cittadini, imprese e PA.
In tutto, sono elencate 58 opere edilizie per le quali, come detto, non sono richieste comunicazioni, né permessi di costruire.
Vademecum operativo senza bisogno di atti di recepimento
Il vademecum permetterà di uniformare le regole in tutto il territorio nazionale, arginando le diverse interpretazioni di regioni e comuni.
Lo stesso sarà operativo a partire dal 22 aprile 2018, senza la necessità di essere adottato con ulteriori atti di recepimento a livello regionale o comunale.
- eDotto.com – Edicola del 23 febbraio 2018 - Edilizia. In arrivo il glossario unico – Moscioni
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