Edifici condominiali degradati o in aree degradate. Novità dallo “sblocca - cantieri”
Pubblicato il 15 giugno 2019
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Il Decreto legge “sblocca cantieri”, nella versione modificata dalla Legge di conversione da ultimo approvata, contiene anche novità in materia di condomini degradati o ubicati in aree degradate.
L’intervento è incluso nell’articolo 5-sexies del Ddl di conversione, introdotto nel corso dell’esame in Senato.
Amministratore giudiziario nominato dal Sindaco
Questo si sostanzia, in primo luogo, nella previsione della possibilità, per il sindaco del Comune in cui siano ubicati edifici condominiali dichiarati degradati dal Comune stesso, di richiedere al Tribunale la nomina di un amministratore giudiziario, che assuma le decisioni indifferibili e necessarie in funzione sostitutiva dell'assemblea condominiale.
Si tratta di una richiesta che potrà essere effettuata in presenza delle condizioni di cui all'articolo 1105, quarto comma, del Codice civile, ovvero:
- nelle situazioni in cui non si prendono i provvedimenti necessari per l'amministrazione della cosa comune o non si forma una maggioranza;
- se la deliberazione adottata non viene eseguita.
A seguire, si prevede che le dichiarazioni di degrado degli edifici condominiali siano effettuate dal sindaco del Comune con ordinanza resa ai sensi dell’art. 50, comma 5, del TUEL, nel quadro della disciplina in materia di sicurezza delle città, di cui al convertito Decreto-legge n. 14/2017.
- eDotto.com – Edicola 14 giugno 2019 - Via libera definitivo allo “sblocca - cantieri”. E’ legge - Pergolari
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