Ecobonus. Vademecum Enea per parti comuni di edifici
Pubblicato il 13 settembre 2018
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L’Enea divulga un vademecum, in data 10 settembre 2018, contenente indicazioni per fruire delle detrazioni fiscali per il sostenimento di spese di riqualificazione energetica di parti comuni di condomini (Ecobonus).
Novità sono state introdotte dalla legge di bilancio 2018 per l’accesso al bonus fiscale per l'efficienza energetica degli edifici, con riferimento all’anno 2018.
I benefici riguardano gli interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, interessanti l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso, compresi quelli diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e quelli che comportano la riduzione della classe di rischio sismico.
Per fruire dell'Ecobonus l’edificio deve essere esistente e dotato di impianto termico
Una delle specificazioni che effettua il vademecum riguarda i requisiti dell’immobile, che:
- alla data della richiesta di detrazione, deve essere “esistente” ossia accatastato o con richiesta di accatastamento in corso e in regola con il pagamento di eventuali tributi;
- deve essere dotato di impianto termico.
Diversa è la misura della detrazione:
- 70% delle spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l'involucro dell'edificio con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo;
- 75% delle spese sostenute dal 1.1.2017 al 31.12.2021, per interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva;
- 80% delle spese sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021, per interventi che conseguono la riduzione di una classe di rischio sismico;
- 85% delle spese sostenute dal 1.1.2018 al 31.12.2021, per interventi che conseguono la riduzione di due classi di rischio sismico inferiore.
Il contribuente deve inviare la “scheda descrittiva dell'intervento”, entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, come da collaudo delle opere, esclusivamente attraverso il sito web relativo all'anno in cui le opere sono terminate (per il 2018 http://finanziaria2018.enea.it).
La scheda deve essere redatta e firmata da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra o perito iscritto al proprio albo professionale).
Vanno conservati i seguenti documenti di tipo amministrativo:
- fatture relative alle spese sostenute;
- delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori e la tabella millesimale della ripartizione delle spese;
- ricevuta del bonifico bancario o postale, che rechi chiaramente come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007, il numero e la data della fattura, il codice fiscale del richiedente, la detrazione o il numero di partita Iva e il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto beneficiario;
- ricevuta dell'invio effettuato all'Enea (codice Cpid), che costituisce garanzia che la documentazione è stata trasmessa.
L’Enea ricorda che il contribuente può scegliere, invece di fruire delle detrazioni, di cedere il credito (provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 28/8/2017).
- eDotto.com – Edicola del 26 luglio 2018 - Ecobonus e Sismabonus ceduti. Attivati i codici tributo per l’utilizzo – Pichirallo
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