Ecobonus condomìni Invio documentazione dal 15 settembre
Pubblicato il 12 settembre 2017
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Per beneficiare dell'ecobonus condomìni, le istanze vanno inoltrate all'Agenzia Nazionale dell'Efficenza Energetica (Enea) a partire dal 15 settembre 2017.
L'agevolazione per il risparmio fiscale degli edifici esistenti si ottiene previo invio della documentazione tecnica (allegati A ed E del Dm 19 febbraio 2007, cosiddetto “decreto edifici”), tramite il portale http://finanziaria2017.enea.it.
Si ricorda che il beneficio è così strutturato:
- detrazione fiscale del 70%, per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
- detrazione fiscale del 75% per lavori finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano almeno la qualità media di cui alle tabelle 3 e 4 dell’allegato 1 al decreto 26/06/2015 “Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26/06/2009-“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”- “decreto linee guida”.
Tali detrazioni sono calcolate su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 40 mila euro, moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l'edificio.
Possono usufruire del bonus le persone che sostengono le spese oppure i contribuenti possono cedere il credito secondo le modalità recentemente definite dall'Amministrazione finanziaria (provv. n. 165110 del 28 agosto 2017).
Online il Vademecum dell'Enea
L'Agenzia Nazionale ha pubblicato sul proprio sito internet un Vademecum in cui vengono riassunte le regole per l'invio della documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento del bonus fiscale.
In particolare, vengono riepilogati tutti i lavori incentivati e per ciascun di essi è stata approntata una scheda riepilogativa dei requisiti tecnici richiesti e della documentazione da approntare.
In tal modo si vuole dare un contributo pratico a tutti coloro che hanno intenzione di intraprendere uno dei lavori incentivati, come, per esempio: lavori su parti comuni condominiali, serramenti e infissi, caldaie a biomassa, caldaie a condensazione, pannelli solari ecc..
Tra le istruzioni fornite si legge che:
- possono essere portate in detrazione le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021;
- la richiesta di detrazione può essere trasmessa all'Enea entro i 90 giorni successivi alla fine dei lavori, dopo il collaudo delle opere, esclusivamente attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui essi sono terminati;
- l'istanza deve essere accompagnata da due schede, una tecnica, e l'altra descrittiva dell'intervento;
- è necessario conservare la documentazione di tipo “amministrativo” (per esempio, le fatture relative alle spese sostenute, la delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori, la tabella millesimale della ripartizione delle spese e la ricevuta del bonifico bancario o postale che rechi come causale il riferimento alla legge finanziaria 2007).
- eDotto.com – Edicola 29 agosto 2017 - L'ecobonus dei condòmini incapienti – G. Lupoi
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