Eccedenze di imposta pagate sugli incrementi di produttività. Istruzioni
Autore: Roberta Moscioni
Pubblicato il 13 agosto 2011
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Con la risoluzione n. 85/E/2011, l’agenzia delle Entrate ha sciolto alcuni dubbi in merito all’esatta compilazione del modello Unico Persone fisiche 2011, correttivo nei termini o integrativo, che fa seguito ad un precedente modello 730/2011, contenente la richiesta di rimborso per somme erogate a titolo di incremento della produttività negli anni 2008 e 2009.
Si ricorda che i contribuenti che hanno pagato imposte maggiori a quelle dovute sugli incrementi di produttività per gli anni 2008/2009, in virtù dell’applicazione della tassazione ordinaria in luogo dell’applicazione dell’imposta sostitutiva del 10%, hanno tre vie alternative per poter richiedere al Fisco il rimborso delle eccedenze.
Le tre modalità in questione sono le seguenti:
- rimborso in busta paga con la presentazione del modello 730/2011 (rigo F13);
- istanza di rimborso con la presentazione di Unico PF 2011 (quadro QR);
- istanza di rimborso presentata all’ufficio dell’agenzia delle Entrate.
Se il contribuente ha ottenuto il rimborso in busta paga per effetto della presentazione del modello 730/2011 e tale rimborso non spetta in tutto o in parte si possono presentare delle criticità. L’Agenzia, con la risoluzione n. 85/E/2011, ha chiarito le diverse modalità di comportamento da tenere a seconda del tipo di dichiarazione correttiva o integrativa che il contribuente potrebbe essere chiamato a compilare.
Nel caso di presentazione del modello Unico PF correttivo nei termini o integrativo nel quale non vengono modificati i dati relativi alla richiesta di rimborso indicati nel rigo F13 del modello 730/2011, la risoluzione specifica che la rettifica o integrazione che deve essere effettuata non riguarda i dati indicati nel rigo F13. Dunque, “il Modello Unico Persone fisiche 2011 deve essere compilato, completo di tutte le sue parti, con la sola esclusione del quadro QR (Richiesta di rimborso incremento produttività 2008 e 2009) che in tale ipotesi non deve essere compilato, avendo cura di barrare nel frontespizio del modello una delle caselle “Correttiva nei termini”, “Dichiarazione integrativa a favore” o “Dichiarazione integrativa” (in relazione al momento della presentazione della dichiarazione e agli effetti della rettifica)”. Inoltre, nel rigo RN40 del Modello Unico PF 2011 deve essere riportato l’importo dell’Irpef già trattenuta o rimborsata dal sostituto d’imposta, risultante dal modello 730-3/201.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 23 - Con Unico integrativo si recupera il premio - Morina
- ItaliaOggi, p. 32 - Regole per detassazione lavoro notturno - Bong
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