E.BI.PRO, domande per rimborso di libri scolastici
Pubblicato il 20 luglio 2022
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L’Ente Bilaterale Nazionale per gli Studi Professionali (E.BI.PRO), sul proprio sito, nella sezione “Testi Scolastici”, comunica le modalità di presentazione delle domande per il rimborso parziale delle spese sostenute dai lavoratori dipendenti di studi/aziende per l’acquisto dei libri di testo scolastici (anche in formato digitale) per i figli frequentanti la scuola primaria e secondaria.
Il rimborso è previsto nella misura pari all’80% delle spese sostenute e fino ad un importo massimo erogabile di 200 euro per richiesta.
Per ogni anno scolastico è ammessa la presentazione di una sola domanda in favore di ciascun dipendente iscritto. Il lavoratore potrà richiedere il rimborso delle spese sostenute per più figli, ma nel caso in cui entrambi i genitori siano iscritti all’Ente la domanda per il medesimo figlio dovrà essere presentata esclusivamente da un solo genitore.
Requisiti
Entro i limiti delle risorse stanziate, il rimborso è previsto in favore dei dipendenti di studi/aziende che siano:
- in regola con i versamenti alla bilateralità (C.A.DI.PROF/E.BI.PRO.);
- in possesso di un’anzianità contributiva di almeno sei mesi al momento della richiesta.
Presentazione delle domande
Le domande dovranno essere trasmesse all’Ente nel periodo compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2022, con riferimento all’anno scolastico 2022/2023.
Le istanze presentate oltre il predetto periodo verranno automaticamente rigettate.
Il dipendente iscritto potrà inviare la domanda accedendo alla procedura online, raggiungibile previa autenticazione all’area riservata di E.BI.PRO., allegando i seguenti documenti in formato PDF:
- l’elenco dei libri di testo adottato dalla scuola;
- i giustificativi di spesa che attestano l'avvenuto pagamento (se intestati dovranno esserlo a nome dell’iscritto ovvero al figlio a carico per il quale si effettua la richiesta);
- la copia dell’ultima busta paga.
Nel caso in cui la domanda sia incompleta, E.BI.PRO. potrà richiedere eventuali documenti aggiuntivi, che dovranno essere trasmessi entro 10 giorni dalla sospensione.
Accertata la regolarità contributiva del datore di lavoro, l’Ente eroga il contributo entro quattro mesi dalla presentazione della domanda.
La documentazione in originale o aggiuntiva potrà essere richiesta al beneficiario in qualsiasi momento e, qualora dal controllo risultassero delle discordanze, lo stesso decadrebbe dal diritto alla prestazione, con conseguente restituzione di eventuali somme indebitamente ricevute.
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