E' ritorsivo il licenziamento comminato per rifiuto del part time

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E' ritorsivo il licenziamento comminato per rifiuto del part time

È ritorsivo il licenziamento che consegue al rifiuto del part-time da parte del dipendente.

Lo ha rammentato la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 18547 dell'8 luglio 2024, spiegando che tale licenziamento è volto a eludere il divieto di cui all’art. 8 del Decreto Legislativo n. 81/2015, sostanziandosi in una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore.

Licenziamento ritorsivo: il caso all'esame della Cassazione

La Sezione Lavoro della Cassazione si è così pronunciata rispetto alla vicenda di un lavoratore che aveva impugnato il licenziamento intimatogli per giustificato motivo oggettivo. Il recesso era stato comminato a seguito del rifiuto del dipendente di accettare la trasformazione del suo rapporto di lavoro in un rapporto di lavoro part-time.

Gli Ermellini hanno confermato la decisione con cui la Corte d'Appello aveva accolto le ragioni del prestatore, annullando il recesso e ordinando la reintegrazione del medesimo nel posto di lavoro.

La Corte di secondo grado, in particolare, aveva ritenuto che il licenziamento difettasse del motivo oggettivo addotto, sia sotto il profilo del dedotto costante andamento negativo del reparto dove lavorava il dipendente, sia dell'impossibilità di ricollocamento (repechage).

Inoltre, i giudici territoriali avevano considerato che la manifesta insussistenza del motivo oggettivo rivelasse, in realtà, l'esclusiva finalità ritorsiva del licenziamento in oggetto.

Era stata considerata, oltre agli elementi presuntivi acquisiti al giudizio, la contiguità temporale del licenziamento rispetto al rifiuto opposto dal dipendente e all'iniziativa disciplinare che ne era conseguita da parte del datore di lavoro.

La decisione della Cassazione: licenziamento nullo

La Cassazione, come detto, ha confermato tali conclusioni e respinto il ricorso della società datrice di lavoro.

Nella decisione, gli Ermellini hanno evidenziato che la Corte d'Appello aveva correttamente affermato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, in concreto intimato per crisi aziendale, fosse non solo ingiustificato ma anche ritorsivo.

Il recesso, infatti, traeva la propria esclusiva e determinante ragione nel rifiuto del lavoratore di trasformare il rapporto.

Licenziamento ingiustificato e licenziamento ritorsivo

In proposito, la Corte ha rammentato la differenza sussistente tra licenziamento ingiustificato e licenziamento ritorsivo.

Da una parte, il licenziamento motivato dall'esigenza di trasformare il part-time in full-time o viceversa è ingiustificato perché adottato in violazione dell'art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015 (Cass. n. 30093/2023).

Dall'altra, il licenziamento intimato a seguito di rifiuto del part-time, ancorché ammantato da altre ragioni come il giustificato motivo oggettivo, va considerato ritorsivo in quanto mosso dall'esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all'art. 8 medesimo.

Di seguito, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione:

"Il licenziamento motivato dall’esigenza di trasformazione del part-time in full-time o viceversa va ritenuto ingiustificato alla luce dell’art. 8, comma 1 del D. Lgs. n. 81/2015; mentre il licenziamento intimato a seguito del rifiuto del part-time deve essere considerato ritorsivo in quanto mosso dall’esclusivo e determinante fine di eludere il divieto di cui all’art. 8 D. Lgs. 81/2015 attraverso una ingiusta ed arbitraria reazione a un comportamento legittimo del lavoratore, che attribuisce al licenziamento il connotato della vendetta.”

E ancora:

"Al licenziamento ritorsivo, in quanto riconducibile ad un caso di nullità del recesso previsto dall’art. 1345 del Codice Civile (c.c.), si applica la tutela reintegratoria stabilita dall’art. 2 del D. Lgs. n. 23 del 2015, dichiarato incostituzionale dalla sentenza n. 22/2024 della Corte Costituzionale.”

Tabella di sintesi dell'ordinanza

Sintesi del Caso Un lavoratore licenziato per giustificato motivo oggettivo ha impugnato il licenziamento, adducendo il rifiuto di accettare la trasformazione del rapporto di lavoro in part-time.
Questione Dibattuta Se il licenziamento conseguente al rifiuto del part-time da parte del dipendente sia giustificato o ritorsivo.
Soluzione della Corte di cassazione La Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento è ritorsivo e non giustificato, poiché volto a eludere il divieto di cui all'art. 8 del D. Lgs. n. 81/2015, risultando in una reazione ingiusta e arbitraria a un comportamento legittimo del lavoratore. Ha confermato la reintegrazione del lavoratore.
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