E' reato portare il figlio all'estero all'insaputa del padre
Pubblicato il 04 agosto 2015
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Con sentenza n. 33983 depositata il 3 agosto, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, ha respinto il ricorso di una madre, cui era stato contestato il reato di cui all'art. 388 c.p., per non aver rispettato il divieto di allontanarsi dall'Italia (con la figlia, di cui era affidataria), impostole dal giudice civile.
La ricorrente lamentava, in particolare, la sussistenza del reato contestatole, basato, a suo dire, su di un provvedimento illegittimo, perché emesso in violazione, oltre che dell'art. 16 Cost., delle norme sulla libera circolazione in Europa e della Convenzione dell' Aja del 25/10/1980, che consente al coniuge affidatario di decidere liberamente la residenza dei figli minori.
Nel respingere la censura, la Corte di Cassazione ha chiarito che la conseguenza della contestata previsione giudiziale non è quella di porre un limite alla libertà di movimento del genitore affidatario, ma quella di conciliare, mediante nuove prescrizioni, i diritti degli altri componenti della famiglia.
Infatti, lungi dal voler determinare una imposizione "coatta" della residenza alla madre, nel caso di specie si versa piuttosto nella ben differente prospettiva di perseguire l'esclusivo interesse del minore, che potrebbe vedersi irreversibilmente danneggiato, laddove allontanato per lungo tempo dalla figuara paterna.
Alla luce di ciò – prosegue la Corte Suprema – la condotta posta in essere dalla donna (che aveva trasferito la sua residenza all'estero senza attivare il procedimento volto alla modifica delle prescrizioni di affidamento del minore, condotto con sé, tra l'altro, all'insaputa dell'altro genitore, così privandolo del riconosciuto diritto di visita) integra senz'altro elusione del precedente provvedimento giudiziale, quale elemento costitutivo del reato contestato.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi – In breve, p. 33 - Minore all’estero? Serve il consenso
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