E’ reato di pericolo la costituzione di un fondo patrimoniale per sfuggire al Fisco
Pubblicato il 30 novembre 2009
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Ultima di una serie di pronunce della Corte di cassazione sull’ambito applicativo del reato previsto dall’articolo 11 del Dlgs n. 74/00, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, è la sentenza n. 38925/09 della III Sezionale penale.
Ai fini dell’integrazione del reato di cui all’articolo 11, Dlgs n. 74/00, è necessario ravvisare l’intenzione di un dolo specifico, che pone il contribuente nella condizione di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sull’Iva oppure di interessi e sanzioni amministrative relative alle stesse imposte tramite qualsiasi negozio giuridico di trasferimento fittizio della proprietà, tanto a titolo onero che gratuito. Non è, però, necessario che sussista una procedura di riscossione in atto, essendo sufficiente l’idoneità dell’atto simulato o ritenuto fraudolento a rendere inefficace una procedura di riscossione coattiva da parte dello Stato.
Con la sentenza 38925 del 7 ottobre 2009, la Corte di Cassazione ha aggiunto che anche la costituzione di un fondo patrimoniale non motivato sui beni di una società precedentemente sottoposta a controllo fiscale può integrare il reato in questione, se il fondo risulta costituito con lo scopo di sottrarre i beni a una futura azione di accertamento.
Il caso di specie si riferisce, infatti, al sequestro di macchine e appartamenti fatti confluire da madre, padre e figlio in un fondo patrimoniale subito dopo aver ricevuto una visita della Guardia di finanza; operazione questa confermata dai Supremi giudici.
La norma attualmente in vigore che punisce il suddetto illecito è, come detto, l’articolo 11 del Dlgs 74/00, mentre prima la condotta era punita dall’articolo 97, comma 6, del Dpr 602/73. La novità introdotta dalla disposizione attuale sta nel fatto che si punisce il reato di pericolo e non il reato di danno. Cioè, non deve essere vanificata realmente la procedura di riscossione coattiva, ma è sufficiente la sola idoneità della condotta fraudolenta a raggiungere questo effetto. La sanzione nella fattispecie indicata prevede la reclusione da sei mesi a quattro anni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
- Il Sole 24 Ore – Norme e tributi, p. 4 – Punire gli atti fraudolenti per bloccare le notifiche
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