E' legittimo l'aumento del mantenimento se la ex non può lavorare
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 15 marzo 2010
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La Cassazione, con sentenza n. 4758 depositata il 26 febbraio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un uomo avverso la decisione con cui i giudici di appello avevano aumentato l'importo dell'assegno di mantenimento che lo stesso doveva versare alla ex moglie.
La Corte di legittimità si è conformata alle conclusioni formulate dai giudici di merito secondo cui la donna non avrebbe potuto intraprendere alcuna carriera lavorativa stante l'età (55 anni), la mancanza di titolo di studio e la propensione alla depressione. Tale valutazione – si legge nella sentenza – costituisce apprezzamento di fatto del giudice a quo che, come tale, è insuscettibile di valutazione in sede di legittimità.
La Corte di legittimità si è conformata alle conclusioni formulate dai giudici di merito secondo cui la donna non avrebbe potuto intraprendere alcuna carriera lavorativa stante l'età (55 anni), la mancanza di titolo di studio e la propensione alla depressione. Tale valutazione – si legge nella sentenza – costituisce apprezzamento di fatto del giudice a quo che, come tale, è insuscettibile di valutazione in sede di legittimità.
- ItaliaOggi7 – Avvocati Oggi, p. VI – La ex in difficoltà va sostenuta - Alberici
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