E’ legittimo impedimento se il difensore presenzia ad altri procedimenti
Autore: Eleonora Mattioli
Pubblicato il 03 febbraio 2015
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L’impossibilità assoluta a comparire da parte del difensore per un impegno professionale in altro procedimento, può costituire, a determinate condizioni, un “impedimento legittimo”, anche ai fini del congelamento dei termini di prescrizione di un reato.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, Sezioni Unite penali, con sentenza n. 4909, depositata il 2 febbraio 2015, in parziale annullamento della pronuncia impugnata.
La vicenda in questione, riguarda una richiesta di improcedibilità per il reato di diffamazione, per intervenuta prescrizione dello stesso.
La Corte d’Appello escludeva, dapprima, che fosse maturato il termine di prescrizione, in quanto i numerosi rinvii richiesti ed ottenuti dalla difesa dell’imputato, lo avevano fatto slittare di ben sette mesi.
Eccepiva tuttavia, il ricorrente, come tale slittamento dovesse essere piuttosto ridotto a soli 147 giorni, poiché alcuni degli ottenuti rinvii erano dovuti a legittimo impedimento della difesa, costretta a presenziare ad altri procedimenti.
Si è pertanto prospettato dinnanzi alle Sezioni Unite penali, il seguente quesito: “Se ai fini della sospensione del corso della prescrizione del reato, il contemporaneo impegno professionale del difensore in altro procedimento, possa integrare un caso di “impedimento”, con conseguente congelamento del termine fino ad un massimo di sessanta giorni dalla sua cessazione”.
La Cassazione ha risposto affermativamente, specificando tuttavia che, affinché l’impedimento del difensore possa considerarsi legittimo ex art. 420 ter, comma 5, devono ricorrere alcune condizioni, da valutarsi da parte del giudice del rinvio.
Innanzitutto il difensore è tenuto a prospettare tempestivamente l’impedimento, appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni.
Deve inoltre indicare specificatamente le ragioni che rendono essenziale l’espletamento della sua funzione in un diverso processo e rappresentare l’assenza, in detto procedimento, di altro difensore che possa validamente difendere l’imputato, nonché l’impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell’art. 102 c.p.p., sia nel processo a cui intende partecipare, sia a quello di cui chiede il rinvio.
- Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 48 - Prescrizione sospesa dall’altro processo - Maciocchi
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