E' legittima la modifica dell'addebito che non configuri un illecito più grave

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La Cassazione, con sentenza n. 14212 del 14 giugno 2010, ha ammesso la possibilità di modificare, nel corso di un giudizio disciplinare, la contestazione che abbia dato luogo al licenziamento, ove ciò non configuri un diverso e più grave illecito a carico del dipendente e, quindi, non comprometta le possibilità di difesa di quest’ultimo.

Nel dettaglio, la Corte di legittimità ha confermato la decisione con cui i giudici dei gradi precedenti avevano ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare irrogato nei confronti di un dipendente di banca per gravi e reiterate irregolarità nello svolgimento delle operazioni di sportello. L'uomo si era opposto al provvedimento sostenendo che alla base dello stesso erano state poste delle circostanze mai contestate in precedenza.

In proposito, i giudici di Cassazione hanno invece sottolineato come, in un licenziamento disciplinare, anche se i principi di specifica contestazione preventiva degli addebiti e di necessaria corrispondenza fra quelli contestati e quelli addotti a sostegno del licenziamento svolgono una funzione di salvaguardia del lavoratore, non possono essere escluse, in linea di principio, modificazioni dei fatti contestati concernenti circostanze non significative rispetto alla fattispecie. Quando dette modifiche non configurano elementi integrativi di una diversa ipotesi di illecito – conclude la Corte - non risulta, infatti, pregiudicata la difesa del lavoratore.
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