E’ legge il Ddl Concorrenza 2023: le novità per le startup innovative
Pubblicato il 13 dicembre 2024
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Il Senato, in data 12 dicembre 2024, ha dato il via libera definitivo al disegno di legge sulla concorrenza, una delle riforme incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il provvedimento è stato approvato con 77 voti a favore, 40 contrari e nessuna astensione.
Il DDL Concorrenza 2023 porta rilevanti cambiamenti per le startup innovative, in linea con gli obblighi stabiliti dal PNRR. Questa proposta legislativa si concentra sulla revisione e l'aggiornamento delle leggi attuali che regolano le startup, con l'intento di rendere le norme più comprensibili e ottimizzate. L'obiettivo è agevolare gli investimenti in capitale di rischio da enti privati e pubblici, introducendo anche nuovi vantaggi fiscali oltre a quelli già in vigore.
Di rilievo nel testo che si occupa delle startup innovative, la modifica dei criteri dimensionali: solo le imprese classificate come micro, piccole o medie (MPMI) possono essere considerate startup innovative. Inoltre, queste aziende devono dedicarsi principalmente o esclusivamente allo sviluppo di prodotti o servizi tecnologicamente avanzati e innovativi.
Fuori dal perimetro le società che svolgono attività prevalente di agenzia e consulenza. Non è stato accorpato al provvedimento l’emendamento che richiedeva come requisito un capitale sociale minimo di 20mila euro.
Ma punto centrale è anche quello dell’aumento delle detrazioni Irpef per gli investitori persone fisiche delle startup innovative.
Analizziamo gli aspetti citati come contenuti nel Ddl Concorrenza 2023 approvato definitivamente dal Senato.
Nuova definizione di startup innovativa
Innanzitutto, viene modificata la definizione di start up innovativa, aggiungendo ai requisiti che essa deve possedere (art. 25, comma 2, DL n. 179/2012, convertito) i seguenti:
- essere una micro, piccola o media impresa, come definite dalla raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione europea del 6 maggio 2003;
- non svolgere quale attività prevalente quella di agenzia e di consulenza:
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Nuove detrazioni fiscali sul reddito Irpef
Per gli individui che investono in startup innovative, la detrazione fiscale sul reddito "ordinaria" del 30% è applicabile per un periodo massimo di cinque anni dall'iscrizione della startup nella sezione speciale del registro delle imprese.
Per la detrazione fiscale sul reddito in regime "de minimis", la percentuale di vantaggio fiscale aumenta dal 50 al 65% a partire dal 1° gennaio 2025, applicabile solo per i primi tre anni dall'iscrizione.
Sono state modificate anche le condizioni per la perdita del beneficio: l'investitore dovrà rimborsare l'importo goduto come detrazione, più gli interessi legali.
Per quanto riguarda la detrazione "de minimis", la legge n. 162/2024, in vigore dal 22 novembre 2024, permette di convertire l'importo non detraibile in un credito d'imposta, utilizzabile nella dichiarazione dei redditi o compensabile, a partire dal periodo fiscale successivo al 31 dicembre 2023.
Entrambe le detrazioni non saranno applicabili se l'investimento risulta in una partecipazione qualificata oltre il 25% del capitale sociale o dei diritti di governance.
Modifiche alla durata dell'iscrizione delle startup nel Registro delle Imprese
Sono in arrivo cambiamenti riguardo al periodo di permanenza delle startup innovative nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
Attualmente, una startup può restare iscritta in questa sezione per un massimo di cinque anni. Tuttavia, il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2023 propone di ridurre questa durata a tre anni, con la possibilità di estenderla di altri due anni se la startup soddisfa certi criteri aggiuntivi, che sono:
- aumento al 25% delle spese in ricerca e sviluppo;
- firma di almeno un contratto di sperimentazione con un ente pubblico;
- incremento dei ricavi operativi o dell'occupazione superiore al 50% tra il secondo e il terzo anno;
- creazione di una riserva patrimoniale di oltre 50.000 euro ottenuta tramite finanziamenti convertibili, aumento di capitale a sovrapprezzo o investimenti di minoranza da parte di investitori professionali, incubatori, acceleratori certificati, investitori regolamentati, business angels o attraverso campagne di equity crowdfunding su piattaforme autorizzate, accompagnata da un incremento al 20% delle spese in ricerca e sviluppo;
- acquisizione di almeno un brevetto.
NOTA BENE: Per le imprese che perderanno la qualifica di start up innovativa decorsi 3 anni per mancanza di almeno uno dei nuovi requisiti, è possibile l’iscrizione al registro delle Pmi innovative.
Estensione del periodo di qualificazione
La durata durante la quale un'azienda può essere classificata come start-up innovativa è stata estesa fino a 7 anni, con la possibilità di prolungare tale periodo fino a 9 anni.
Il termine iniziale di 5 anni per rimanere nella sezione speciale del Registro delle imprese può ora essere ampliato di ulteriori 2 anni per volta, per un massimo di 4 anni aggiuntivi, facilitando così il passaggio alla fase di "scale-up".
Ciò è possibile se si verifica almeno una delle seguenti condizioni:
- un aumento di capitale a sovrapprezzo effettuato da un Organismo di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR), con un importo superiore a 1 milione di euro per ogni periodo di estensione;
- un incremento dei ricavi operativi o indicati nella voce A1 del conto economico di oltre il 100% annuo.
Condizioni di permanenza per startup già iscritte
Le startup già registrate nella sezione speciale del Registro delle Imprese al momento dell'entrata in vigore della nuova legge sulla concorrenza possono rimanere iscritte oltre il termine dei tre anni iniziali, a patto che soddisfino i nuovi requisiti previsti dall’art. 28 comma 2, prima parte del Ddl.
Questo deve avvenire secondo la seguente tempistica:
- per le startup iscritte da più di 18 mesi, i nuovi requisiti devono essere raggiunti entro 12 mesi dalla fine del periodo triennale;
- per quelle iscritte da meno di 18 mesi, i requisiti devono essere soddisfatti entro 6 mesi dalla fine dei tre anni.
Altri temi del Ddl Concorrenza
Altre tematiche affrontate nel Ddl Concorrenza riguardano:
- in materia di Rca, il miglioramento della portabilità dei dati raccolti dalle "scatole nere". Viene vietato includere termini contrattuali che ostacolino o limitino la rimozione gratuita dei dispositivi elettronici al termine dell'anno contrattuale o che impongano penalità per la restituzione dei dispositivi dopo tale periodo, con la conseguente nullità di tali clausole; è introdotto un sistema per la portabilità dei dati rilevati dalle scatole nere; è stabilito un sistema di compensazione economica per chi rende disponibili i propri dati;
- i taxi. Per combattere l'illegalità nel settore dei trasporti pubblici non di linea, come i taxi e i servizi Ncc, sono previste pene per chi non sia registrato nel registro apposito, che possono includere la sospensione o la revoca dell'autorizzazione a guidare;
- proroga Dehors. In attesa che venga approvato un decreto legislativo per riorganizzare il settore entro 12 mesi, viene estesa fino al 31 dicembre 2025 la validità delle autorizzazioni e delle concessioni per l'uso del suolo pubblico esistenti;
- buoni pasto. A partire dal 1° gennaio 2025, anche nel settore privato verrà introdotto un limite massimo del 5% sulle commissioni che possono essere applicate dai fornitori di ticket, una regolamentazione già esistente nel settore pubblico. Questa modifica sarà applicabile esclusivamente ai nuovi buoni, mentre per quelli già in circolazione le condizioni attuali rimarranno valide fino al 31 agosto 2025;
- energia elettrica. I consumatori domestici in situazioni di vulnerabilità (come gli anziani oltre i 75 anni e i beneficiari del bonus sociale) avranno la possibilità di iscriversi ai servizi tutele graduali fino al 30 giugno 2025, con l'assistenza degli operatori designati nelle loro aree specifiche.
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