E' improprio accertare la fraudolenza solo con l'esame della singola posta patrimoniale

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La Quinta sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 26028 del 1° luglio 2011, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta e documentale impartita dai giudici di primo grado nei confronti dell'amministratore di fatto di una srl che era stato oggetto di fallimento.

I giudici di Cassazione hanno, in particolare, precisato che nelle ipotesi, come quella di specie, in cui l'oggetto della materiale distrazione - il denaro derivante da un mutuo erogato da una banca - si sia confuso con il patrimonio della società sottoposta alla procedura fallimentare “è improprio procedere all'accertamento della condotta di fraudolenza patrimoniale, in seno al delitto di bancarotta, limitandosi all'esame di una singola posta patrimoniale e non già del complessivo disavanzo di gestione, privo di giustificazione”.

Ed infatti – continua la Corte – l'accertamento di un'eventuale manomissione patrimoniale di beni fungibili confluiti nel patrimonio dell'impresa fallita deve discendere dal raffronto di dati di quantità, “essendo impossibile, dopo la confusione, identificare gli importi di ricchezza in ragione della loro connotazione d'origine o di specifici tratti qualitativi”.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 25 - Il corretto utilizzo dei cespiti non cambia l'onere della prova – Iorio

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