E’ illegittimo l’intervento sul tetto che limita l’uso della cosa comune agli altri condomini-utenti

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Con ordinanza n. 2500 del 4 febbraio 2013, la Cassazione ha respinto il ricorso presentato da un condomino avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano ritenuto illegittimo l’intervento di sopraelevazione dallo stesso operato sul tetto condominiale, sostituito con una terrazza da destinare a proprio uso esclusivo.

Tutti i recenti precedenti giurisprudenziali in materia di trasformazione dei tetti – ha precisato la Suprema corte – non hanno affermato l’indiscriminata possibilità di intervento in quanto il giudizio, nel concreto, dovrà essere formulato caso per caso in relazione alle circostanze peculiari, sindacabile, in sede di legittimità, solo avendo riguardo alla motivazione; ciò che si deve verificare in concreto, cioè, è se l’uso privato possa tagliare reali possibilità di uso della cosa comune agli altri potenziali condomini-utenti e se la funzione di copertura e protezione delle sottostanti strutture non ne risulti compromessa.
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