E' illegittimo l'accesso in locali non commerciali senza l'autorizzazione della Procura
Autore: Eleonora Pergolari
Pubblicato il 30 aprile 2010
Condividi l'articolo:
La Cassazione, con sentenza n. 10137 del 28 aprile 2010, ha parzialmente accolto il ricorso presentato da un uomo, in proprio e quale rappresentante di una società, avverso la decisione con cui le Commissioni tributarie, regionale e provinciale, avevano ritenuto legittimo un avviso di accertamento Iva contestato alla detta società sulla base dell'acquisizione di documentazione extra contabile rinvenuta a seguito di un accesso della Guardia di Finanza presso i locali di terzi, estranei all'azienda.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno osservato che, benché il ritrovamento da parte della Guardia di finanza, in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella tenuta ufficialmente dalla società sottoposta a verifica fiscale legittimi, di per sé, all'accertamento induttivo, e benché la Guardia di finanza, quale polizia tributaria, possa sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, non risultava indicata, nel caso in esame, la prova che il rinvenimento della documentazione de qua fosse avvenuto in locali di commercio o connessi per i quali non sia necessaria la specifica autorizzazione della Procura della Repubblica. Da tale considerazione, ne è derivata la cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.
I giudici di legittimità, in particolare, hanno osservato che, benché il ritrovamento da parte della Guardia di finanza, in locali diversi da quelli societari, di una contabilità parallela a quella tenuta ufficialmente dalla società sottoposta a verifica fiscale legittimi, di per sé, all'accertamento induttivo, e benché la Guardia di finanza, quale polizia tributaria, possa sempre accedere negli esercizi pubblici ed in ogni locale adibito ad azienda industriale o commerciale ed eseguirvi verificazioni e ricerche, non risultava indicata, nel caso in esame, la prova che il rinvenimento della documentazione de qua fosse avvenuto in locali di commercio o connessi per i quali non sia necessaria la specifica autorizzazione della Procura della Repubblica. Da tale considerazione, ne è derivata la cassazione, con rinvio, della decisione impugnata.
- Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 37 - Inutilizzabili le prove del nero trovate fuori dall''azienda – Falcone, Iorio
- ItaliaOggi, p. 23 – Accessi illeciti, ko l''accertamento – Alberici
Ricevi GRATIS la nostra newsletter
Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.
Richiedila subitoCondividi l'articolo: