E' il giudice ordinario a decidere sul risarcimento da illegittima iscrizione di ipoteca

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Con la sentenza n. 14506 depositata il 10 giugno 2013, le Sezioni unite civili della Corte di cassazione si sono pronunciate con riferimento ad una causa in cui un contribuente si era visto illegittimamente iscrivere un'ipoteca su di un immobile di sua proprietà da parte del concessionario per la riscossione. In considerazione di questa iscrizione, lo stesso non aveva potuto portare a termine una compravendita e, conseguentemente, aveva citato l'agenzia di riscossione chiedendo il risarcimento dei danni. Il giudice ordinario al quale si era rivolto l'interessato, tuttavia, si era dichiarato incompetente. Da qui l'intervento delle Sezioni unite.

Secondo il Supremo collegio di legittimità, in particolare, qualora - come nel caso in esame - “la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall'Amministrazione finanziaria dello stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo a oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi dell'articolo 2 del dlgs n. 546 del 1992, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni tributarie”.
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