E-fatture di gennaio, entro il termine di liquidazione periodica dell’Iva senza sanzioni
Pubblicato il 15 febbraio 2019
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Nonostante le proroghe disposte negli ultimi giorni di alcune scadenze fiscali, come per esempio il cosiddetto esterometro e spesometro, slittati al 30 aprile 2019, il termine massimo per l'emissione delle fatture elettroniche, relative alle operazioni del mese di gennaio, resta fermo al 18 febbraio 2019, tenuto conto che il 16 febbraio cade di sabato.
La data di lunedì 18 febbraio coincide con il termine ultimo per l'esecuzione della liquidazione periodica mensile di gennaio, nonché delle liquidazioni periodiche Iva (più note come «Lipe»), di cui all'art. 21-bis del dl 78/2010.
Pertanto, i contribuenti mensili hanno ancora pochi giorni per emettere le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio 2019, senza incorrere in sanzioni.
Tardiva emissione fatture senza sanzioni: periodo transitorio
E’ da ricordare che la data del 16 febbraio non è un termine a regime, ma solo una possibilità concessa dal comma 1, dell'art. 10, Decreto legge n. 119/2018, convertito nella Legge 136/2018, con il quale il legislatore ha disposto che “per il primo semestre del periodo d'imposta 2019, le sanzioni (…) non si applicano se la fattura è emessa (…) entro il termine di effettuazione della liquidazione periodica”.
Pertanto, per il primo semestre 2019 (prorogato al 30 settembre per i soggetti che liquidano l’Iva mensilmente), il collegato fiscale alla Manovra 2019, modificando il comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015, ha previsto la possibilità di non applicare le sanzioni se la fattura è emessa entro il termine della liquidazione del periodo di effettuazione dell’operazione.
Considerato che il 16 febbraio (slittato al 18 febbraio) scade il termine della liquidazione Iva di gennaio per i contribuenti mensili, entro questa data devono essere emesse le fatture elettroniche relative alle operazioni effettuate nel mese di gennaio per non incorrere in penalità.
Nel caso in cui, invece, la fattura sia emessa e trasmessa successivamente alla scadenza della liquidazione periodica (quindi dopo il 18 febbraio), ma entro il termine della liquidazione successiva (quindi entro il 16 marzo), è possibile beneficiare della riduzione delle sanzioni dell’80%.
Tale riduzione delle sanzioni non trova, però, applicazione con riferimento all’eventuale tardivo versamento dell’Iva.
Infatti, anche nel corso di Telefisco 2019, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta sull’argomento per fare chiarezza e specificare che le sanzioni oggetto della riduzione prevista dal citato comma 6 dell’articolo 1 del Dlgs 127/2015 sono quelle stabilite dall’articolo 6 del Dlgs 471/1997. Pertanto, tra le sanzioni riconducibili a queste fattispecie non rientrano quelle relative all’omesso versamento dell’Iva da parte del cedente, che saranno applicate per intero, fermo restando il ravvedimento operoso.
Da un punto di vista pratico, quindi:
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un contribuente mensile che effettua un’operazione nel mese di gennaio 2019 e che trasmette la relativa fattura allo Sdi entro il termine della liquidazione del 18 febbraio non incorre in nessuna sanzione;
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il contribuente che, avendo effettuato l’operazione in gennaio, invece trasmette la fattura allo Sdi entro il termine della liquidazione successiva (16 marzo) può beneficiare della sanzione ridotta dell’80% per la tardiva fatturazione, ma applicherà la sanzione piena (pari al 30%) per l’Iva che non ha versato correttamente il 18 febbraio;
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può scattare, inoltre, anche la sanzione per l’incompleta comunicazione delle liquidazioni Iva fissata da 500 a 2mila euro.
Cndcec: ulteriore richiesta di proroga sulle sanzioni negata
Seppure richiesta dai professionisti, non è stata accolta l'auspicata proroga al 16/03 del termine delle liquidazioni mensili Iva del mese di gennaio, per evidenti effetti sulle casse erariali, restando così ferma la scadenza del prossimo 18/02.
I commercialisti sono intervenuti più volte sulla questione, auspicando una moratoria sulle sanzioni per la tardiva trasmissione delle fatture elettroniche, in relazione al pessimo sincronismo tra il Sistema di Interscambio (SdI) e i programmi gestionali, oltre che per le liquidazioni Iva del quarto trimestre 2018.
Il presidente della categoria Miani ha evidenziato le molteplici “criticità irrisolte”, relative al “disallineamento telematico dei flussi di dati tra le piattaforme delle principali società di software e il sistema di interscambio dell'Agenzia delle Entrate”.
A ciò, si deve aggiungere, poi, anche un ravvicinamento degli adempimenti fiscali, tenuto conto che il prossimo 25 febbraio scade anche il termine per la presentazione degli elenchi relativi alle operazioni comunitarie, più noti come modelli Intra (provvedimento 25/10/2017).
Dal Mef, tramite il sottosegretario Bitonci, è però arrivata la conferma che non ci sarà nessuna proroga, al momento, per la moratoria delle sanzioni per la fattura elettronica, così come per la scadenza della liquidazione dell’Iva dell’ultimo trimestre.
- eDotto.com – Edicola del 11 febbraio 2019 - e-fattura, Cndcec: spostare al 16 marzo la moratoria sulle sanzioni – Pichirallo
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