E’ dilatorio il termine per la notificazione del decreto di convocazione dell’udienza fallimentare

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Secondo le Sezioni unite civili di Cassazione – sentenza n. 1418 depositata il 1° febbraio 2012 – il termine di quindici giorni previsto ai sensi dell’articolo 15, comma 3, della Legge Fallimentare, ai fini della notificazione del decreto di convocazione dell'udienza per la dichiarazione di fallimento, deve essere considerato come di natura dilatoria ed “a decorrenza successiva”.

Ne consegue che lo stesso debba essere computato secondo il criterio di cui all'articolo 155, comma 1, del Codice di procedura civile, con esclusione, quindi, del giorno iniziale - data della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto di convocazione - e conteggio di quello finale - data dell'udienza di comparizione-.
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