E- fatture: imposta di bollo in scadenza

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E- fatture: imposta di bollo in scadenza

Alle porte la data del 30 settembre 2022 come termine entro cui eseguire il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare dell’anno.

Tuttavia, si ricorda, qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250,00 euro, il versamento potrà essere rimandato al 30 novembre 2022.

Il sistema imposta di bollo e-fatture

Con l’introduzione dell’obbligo di fatturazione elettronica è stato rivisto anche il sistema che riguarda il pagamento dell’imposta di bollo sulle e-fatture.

Infatti, con periodicità trimestrale, l’Agenzia delle entrate elabora le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI) e non scartate per verificare se su tali fatture è stato indicato correttamente l’assoggettamento all’imposta di bollo.

Da tale verifica vengono pubblicati, all’interno del portale "Fatture e corrispettivi”, due elenchi contenenti gli estremi delle fatture elettroniche emesse nel trimestre solare di riferimento:

  • l’elenco A (non modificabile), che contiene gli estremi delle fatture elettroniche e dei documenti elettronici emessi, utilizzando il tracciato della fattura elettronica ordinaria, per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere verso operatori stranieri, assoggettati all’imposta di bollo (campo <Bollo virtuale> valorizzato a “SI” nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica)
  • l’elenco B (modificabile), che contiene gli estremi delle fatture che presentano i requisiti per l’assoggettamento a bollo ma che non riportano l’indicazione prevista (campo <Bollo virtuale> non presente nel file con estensione .xml contenente la fattura elettronica).

Per quanto riguarda tale elenco B – relativo alle fatture elettroniche ordinarie e semplificate emesse verso i privati (soggetti Iva e consumatori finali) e verso la PA dove manca l’indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, ma per le quali viene rilevato l’obbligo di tale assolvimento – si specifica che si tratta delle fatture aventi le seguenti caratteristiche:

  • la somma degli importi delle operazioni presenti risulta maggiore di 77,47 euro;
  • è stato valorizzato il campo “Natura” con uno dei codici N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), N4 (operazioni esenti Iva);
  • non è presente l’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo. Si tratta di operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa.

Con riferimento all’ultima alinea, va fatta segnalazione all’Agenzia delle Entrate riportando nella riga della fattura - nel campo “Tipo dato” presente nel blocco “Altri dati gestionali” - uno dei seguenti valori:

- “NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;

- “NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;

- “NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.

Termini di versamento

La normativa stabilisce che con riferimento al secondo trimestre 2022, il versamento dell’imposta di bollo deve avvenire entro il 30 settembre; ma, qualora l’importo dovuto complessivamente per il primo e secondo trimestre non supera 250 euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre.

Decreto Semplificazioni: modifica della soglia

Va ricordato che il Decreto Semplificazioni (n. 73/2022) ha introdotto una modifica con effetto dal 1° gennaio 2023: la soglia di 250 euro diventa di 5.000 euro.

Come versare l’imposta

Il pagamento dell’imposta può avvenire:

  • con addebito diretto dal conto corrente bancario del soggetto IVA;
  • con F24 predisposto dall’Agenzia.

I codici tributo da indicare nell’F24 sono:

  • 2521 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - primo trimestre
  • 2522 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - secondo trimestre
  • 2523 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - terzo trimestre
  • 2524 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - quarto trimestre
  • 2525 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - sanzioni
  • 2526 - Imposta di bollo sulle fatture elettroniche - interessi.

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