Duty free. Le merci destinate agli Stati membro sono riprese a tassazione

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La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22312 del 2010, fissa il principio secondo cui nelle cessioni effettuate presso i duty free shop che si trovano negli aeroporti, il plafond Iva comprende solo quei beni destinati a viaggiatori diretti verso i Paesi extra Ue. Pertanto, è possibile la ripresa a tassazione se vengono inseriti nella quota anche beni che sono destinati ad essere ceduti all’interno degli Stati comunitari.

Tutto ciò si è reso possibile a seguito del processo di armonizzazione dell’Iva avvenuto con il Decreto legge n. 331/1993, convertito dalla legge n. 472/1993, che nello specifico dell’articolo 52 stabilisce che solo fino al 30 giugno 1999 non sono imponibili, agli effetti dell’articolo 8 del Dpr n. 633/1972, le cessioni di beni a viaggiatori diretti in un altro Stato membro.
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