Modalità applicative dell'esonero per le imprese che non ricorrono alla CIG
Pubblicato il 03 dicembre 2020
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In attesa dei chiarimenti amministrativi dell'Istituto previdenziale, si sviluppa la possibilità di fruire dell'esonero contributivo riservato alle imprese che non richiedono gli strumenti di cassa integrazione ordinaria o in deroga ovvero di assegno ordinario, seppur a seguito della Circolare 18 settembre 2020, n. 105, e del Messaggio 4254 del 13 novembre 2020.
Criticità ed aspetti dell'esonero contributivo D.L. Agosto
Ai sensi dell'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, i datori di lavoro, con esclusione delle imprese del settore agricolo, che non accedono ai trattamenti di integrazione salariale previsti dalla medesima disposizione normativa, possono richiedere l'esonero dei versamenti dei contributi previdenziali, con eccezione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un periodo massimo di quattro mesi ed in misura pari al doppio delle ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020.
Le modalità di fruizione sono state rese note dall'Istituto con la Circolare 18 settembre 2020, n. 105, e successivamente con il Messaggio 13 novembre 2020, n. 4254.
Preliminarmente, per la verifica di spettanza, occorrerà ricostruire la fruizione delle settimane di CIG ai sensi del Decreto Cura Italia e tener a mente che, in virtù del comma 1, ultimo periodo, dell'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, l'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano richiesto trattamenti di integrazione salariale ai sensi del precedente Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020.
In tal senso però, atteso che le settimane concesse ai sensi del precedente Decreto Cura Italia (9 + 5 + 4), erodevano le settimane riconosciute dal Decreto Agosto per i periodi successivi al 13 luglio 2020, potrebbe - a parere di chi scrive - crearsi un'ulteriore data spartiacque relativa all'entrata in vigore del Decreto Legge 14 agosto 2020. A maggior chiarezza, potrebbe essere determinante ai fini della concessione dell'esonero, la data di effettivo invio dell'istanza di accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ancorché riferibili alle precedenti 9 + 5 + 4 settimane, in quanto, ove trasmessa successivamente all'entrata in vigore del D.L. Agosto, le settimane potrebbero essere imputate a quest'ultimo e non già a quelle previste dalla precedente disciplina, precludendo l'accesso all'esonero contributivo in trattazione.
I datori di lavoro che intenderanno fruire del predetto beneficio dovranno richiedere, per il tramite della funzionalità "Contatti" del Cassetto previdenziale, alla voce "Assunzioni agevolate e sgravi - Sgravio Art. 3 del DL 14 agosto 2020, n. 104", l'attribuzione del codice di autorizzazione 2Q, autocertificando:
- le ore di integrazione salariale fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 riguardanti la medesima matricola;
- la retribuzione globale che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate;
- la contribuzione piena calcolata sulla retribuzione di cui al punto precedente;
- l'importo dell'esonero.
Si rammenta, sin d'ora, che la fruizione dell'esonero dovrà avvenire nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale. In tal senso, anche in ragione della cumulabilità dell'esonero, potrà generarsi un DM a credito nei soli casi in cui vi siano altre partite, non riconducibili a sgravi contributivi, idonee a ridurre il versamento previdenziale.
In ossequio all'art. 3, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'esonero è riconosciuto ai datori di lavoro che abbiano già fruito dei trattamenti di integrazione salariale di cui agli artt. da 19 a 22-quinques del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, e successive modificazioni, nei predetti mesi di maggio e giugno 2020. Parimenti, atteso che gli anzidetti articoli del Decreto Cura Italia ricomprendevano anche gli eventuali assegni ordinari erogati da fondi diversi da quelli direttamente gestiti da INPS, l'esonero in trattazione è certamente applicabile anche per i datori di lavoro di quei settori a cui è dedicato un c.d. fondo speciale.
Per quanto attiene il periodo di fruizione, ancorché la norma riconosca un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, secondo le specifiche fornite con il Messaggio INPS 13 novembre 2020, n. 4254, l'Istituto attribuirà il codice di autorizzazione 2Q per il periodo intercorrente da agosto 2020 e fino al mese di dicembre 2020. Per tale ragione, v'è da ritenersi che le imprese potranno fruire dell'esonero in trattazione sino al mese di competenza dicembre 2020 - pagamento F24, 16 gennaio 2021 - pur limitando il godimento del beneficio a sole quattro mensilità.
D'altronde, però, il quantum riconosciuto dall'Istituto appare, per la maggior parte delle imprese, fruibile interamente nelle due mensilità di novembre e dicembre 2020, senza - salvo casi di sospensione o cessazione della matricola previdenziale - necessità di attivare la procedura Uniemens/VIG che consentirebbe, comunque, di rettificare i mesi di agosto, settembre e ottobre 2020, con ulteriore aggravio dei termini di fruizione in virtù dell'eccedenza a credito generatasi dalla variazione del debito contributivo.
Relativamente all'aliquota previdenziale da applicare per la determinazione dell'esonero spettante - ancorché in attesa della circolare amministrativa di conferma - pare doversi prendere a riferimento l'aliquota contributiva complessiva a carico azienda, scomputata delle contribuzioni non oggetto di sgravio.
Parimenti, nella determinazione delle contribuzioni effettivamente oggetto dell'esonero è necessario fare riferimento alla contribuzione datoriale che può essere effettivamente oggetto di sgravio.
In particolare, la predetta Circolare 18 settembre 2020, n. 105, esclude le seguenti contribuzioni non oggetto di sgravio:
- i premi e i contributi dovuti all'Istituto assicurativo, così come espressamente previsto dall'art. 3, comma 1, Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104;
- i contributi, ove dovuti, al "Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile" per effetto del comma 755, art. 1, Legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- i contributi, ove dovuti, ai Fondi di cui agli artt. 26, 27, 28, 29, Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, nonché dovuti al Fondo di solidarietà territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento e della Provincia autonoma di Bolzano;
- i contributi, ove dovuti, al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale;
- il contributo previsto dall'art. 25, comma 4, Legge 21 dicembre 1978, n. 845, pari allo 0,30% della retribuzione imponibile e destinato o destinabile al finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua istituiti dall'art. 18, Legge 23 dicembre 2000, n 388.
Una diversa gestione - constatata da un primo aggiornamento di diverse software house - che applichi l'esonero anche alla contribuzione sui predetti fondi ovvero sulla contribuzione avente elementi di solidarietà, consentirebbe, paradossalmente, lo sgravio anche della quota di TFR da versare al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120, Codice Civile, e perché no, anche dell'eventuale quota di premio assicurativo riferibile alle retribuzioni dei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre 2020 - se non fosse per l'esclusione ex lege prevista dal sopracitato art. 3.
Per quanto attiene il calcolo del quantum e, nello specifico, il calcolo della retribuzione persa, ben potrà essere preso a riferimento il valore riportato nel flusso Uniemens relativo alla c.d. Differenza di accredito, salvo il caso in cui, nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, non sia stata erogata dal datore di lavoro un'integrazione sulle retribuzioni perse in ragione dei trattamenti di integrazione salariale. In tale ultima ipotesi - a parere di chi scrive - ed in apprezzamento del comportamento virtuoso del datore di lavoro, il calcolo dovrà essere eseguito sulla retribuzione oraria, debitamente maggiorata dei ratei di mensilità aggiuntive, moltiplicata per il doppio delle ore di integrazione salariale effettivamente fruite, per la singola matricola, nei mesi di maggio e giugno 2020.
V'è, poi, un'ulteriore considerazione.
Tralasciando il superato divieto di licenziamento al 31 dicembre 2020 previsto dall'art. 14 del Decreto Agosto, il comma 15, art. 12, Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, consente ai datori di lavoro di rinunciare all'esonero de quo per la frazione richiesta e non goduta e presentare, contestualmente, domanda per accesso ai trattamenti di integrazione salariale per le sei settimane previste della medesima disposizione normativa.
In attesa delle istruzioni amministrative volte ad implementare e specificare le modalità di comunicazione della revoca, il predetto comma 15 pare derogare ex lege all'assunto di accedere alle sei settimane solo successivamente alla richieste delle 9 + 9 settimane del Decreto Agosto, che renderebbero, diversamente, vana la disposizione del quindicesimo comma.
Si rammenta, infine, che le imprese dovranno attendere l'assegnazione del codice di autorizzazione 2Q per l'invio delle denunce contributive.
QUADRO NORMATIVO Decreto Legge 14 agosto 2020, n. 104 (Testo coordinato Legge n. 126 del 13 ottobre 2020) |
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