Due incentivi per chi assume lavoratori in cassa integrazione straordinaria

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Due incentivi per chi assume lavoratori in cassa integrazione straordinaria

Nel variegato e complesso mondo degli incentivi all’occupazione un posto importante lo ricoprono anche i bonus e i benefici per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione.

Gli ultimi dati INPS (Osservatorio CIG, comunicato stampa del 24 gennaio 2024) rilevano una diminuzione delle ore di cassa integrazione complessivamente autorizzate a dicembre 2023 (29,1 milioni, il 25,4% in meno rispetto ai 39,0 milioni del mese di novembre e il 36,9% in meno rispetto a dicembre 2022).

Andando alle singole tipologie d’intervento, sempre l’INPS evidenzia una significativa flessione del numero di ore autorizzate di CIG ordinaria (-18,7%) e di CIG straordinaria (-68,4%). In salita è invece il numero degli interventi di CIG in deroga (variazione congiunturale del +114,0%) e di ore autorizzate per i Fondi di solidarietà (+43,4%).

Dati pertanto solo parzialmente confortanti.

Per favorire la rioccupazione dei lavoratori in cassa integrazione il legislatore ha introdotto alcune interessanti agevolazioni contributive.

È il caso degli incentivi a favore dei datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione straordinaria da almeno 3 mesi. Il legislatore riconosce loro, in via strutturale, l’applicazione del regime contributivo di favore previsto per gli apprendisti.

Ma è anche il caso di un altro incentivo, vale a dire l’esonero contributivo parziale riconosciuto per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria che fruiscono dell’assegno di ricollocazione.

Analizziamo nel dettaglio le due agevolazioni.

Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi

A prevedere l’agevolazione contributiva, a regime, per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria è l’articolo 4, comma 3, decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni in legge 19 luglio 1993, n. 236.

Destinatari dell’incentivo sono i datori di lavoro privati di tutti i settori, comprese le società cooperative di produzione e lavoro, che assumono lavoratori con contratto a tempo pieno (non è pertanto agevolabile il contratto di lavoro part time) e indeterminato (o, per le cooperative, che ammettono soci lavoratori):

  • in CIGS da almeno 3 mesi, anche non continuativi e che fruiscono del trattamento salariale al momento dell'assunzione;
  • e, dipendenti da imprese beneficiarie, all'atto dell'assunzione, dell’intervento di integrazione salariale da almeno 6 mesi continuativi.

Possono accedere alla agevolazione i datori di lavoro (e le società cooperative) che:

  • non hanno sospensioni dal lavoro in atto oppure non hanno proceduto alla riduzione del personale nei 12 mesi precedenti, salvo che l'assunzione avvenga ai fini di acquisire professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori interessati dalle predette riduzioni o sospensioni di personale;
  • non presentino assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore precedente.

I benefici non si applicano se l’assunzione riguarda lavoratori collocati in CIGS nei 6 mesi precedenti da impresa in rapporto di collegamento o controllo, o riconducibile, anche per interposta, allo stesso proprietario.

Il diritto alla fruizione del beneficio è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (articolo 31, D.Lgs. n. 150/2015) e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2007).

A queste condizioni al datore di lavoro potrà essere applicato lo stesso regime contributivo di favore previsto per gli apprendisti per un periodo di 12 mesi.

Pertanto la quota di contribuzione a proprio carico è quella prevista per gli apprendisti (pari al 10%), ferma restando la quota di contribuzione a carico del lavoratore nella misura prevista per la generalità dei lavoratori (pari al 5,84%).

Restano dovuti i contributi e i premi INAIL nonché la cd. contribuzione minore.

Il contenimento del costo del lavoro è fondamentale per la redditività dell’impresa.

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Lavoratori in CIGS con assegno di ricollocazione

Ma non basta. Vi è infatti anche un’altra interessante possibilità per i datori di lavoro che assumono lavoratori in cassa integrazione.

Si tratta dell’esonero contributivo parziale riconosciuto (dal lontano 2018) per l’assunzione di lavoratori in cassa integrazione straordinaria che fruiscono dell’assegno di ricollocazione (il cd. AdR CIGS) ai sensi dell’art. 24-bis del decreto legislativo n. 148/2015 introdotto dall’ articolo 1, comma 136, della legge di Bilancio 2018 (Legge n.  205/2017).

Cosa è l’AdR CIGS

L’AdR CIGS è un voucher dal valore variabile e che il lavoratore può spendere per ottenere, da un Centro per l’Impiego o dagli altri operatori accreditati ai servizi per il lavoro, un servizio di assistenza intensiva alla ricollocazione.

L’AdR CIGS spetta a condizione che il lavoratore:

  • sia in cassa integrazione guadagni straordinaria per riorganizzazione o per crisi aziendale;
  • risulti dipendente di un’azienda che abbia sottoscritto con le rappresentanze sindacali un apposito accordo di ricollocazione;
  • rientri negli ambiti aziendali e nei profili professionali che l’accordo di ricollocazione individua espressamente come a rischio di esubero.

L’assegno di ricollocazione è concesso, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell’accordo di ricollocazione tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, in costanza del trattamento straordinario di integrazione salariale e per tutta la sua durata e, comunque, non inferiore a 6 mesi.

È, peraltro, prorogabile di ulteriori 12 mesi nel caso non sia stato utilizzato, entro il termine del trattamento straordinario di integrazione salariale, l'intero ammontare dell'assegno.

Veniamo ora alle agevolazioni.

Ai datori di lavoro privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore, ivi compresi i datori di lavoro del settore agricolo, è riconosciuto l'esonero dal versamento del 50% dei complessivi contributi previdenziali a proprio carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL e della cd. contribuzione minore.

L’impresa non deve avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con il precedente datore di lavoro ovvero con società da questi controllate o a questi collegate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., nonché facenti capo, ancorché per interposta persona, al medesimo soggetto.

L’ esonero è concesso entro un limite massimo di importo. Tale importo è previsto, dalla legge di Bilancio 2018, pari a 4.030 euro su base annua, ma il suo valore, per espressa previsione, va annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT. In caso di rapporto a tempo parziale la misura della soglia massima di esonero è riproporzionata sulla base della durata dello specifico orario di lavoro.

NOTA BENE: L’INPS ha chiarito che si tratta di un incentivo all’occupazione generalizzato in quanto potenzialmente rivolto a tutti i datori di lavoro privati che operano in ogni settore economico (circolare  n. 77 del 27 giugno 2020).

L’incentivo spetta per le assunzioni, anche a scopo di somministrazione, sia a tempo determinato che indeterminato (anche in caso di rapporto a tempo parziale) nonché per la stipula di contratti di apprendistato e per l’instaurazione di rapporti di lavoro subordinato in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro.

Il beneficio non spetta, invece, in caso di contratto di lavoro domestico, di contratto di lavoro intermittente e in caso di prestazioni di lavoro occasionale di cui all’articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

L'esonero contributivo ha una durata non superiore a:

  • 18 mesi, in caso di assunzione con contratto a tempo indeterminato;
  • per il periodo di effettiva durata contrattuale e comunque non oltre un periodo di 12 mesi in caso di assunzione con contratto a tempo determinato, a cui si aggiungono altri 6 mesi (sempre complessivamente non superiori a 18 mesi) in caso di trasformazione a tempo indeterminato.

Infine, il diritto alla fruizione del beneficio è subordinato al rispetto dei principi generali in materia di incentivi all’assunzione (art. 31, D.Lgs. 150/2015) e delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e dell’assicurazione obbligatoria (art. 1, comma 1175, legge n. 296/2007).

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