Droghe leggere Aggravante con doppio
Pubblicato il 16 novembre 2016
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Ingente quantità: 4 mila volte quantitativo di un giorno
Il quantitativo minimo di principio attivo di sostanza stupefacente di tipo hashish al di sotto del quale non è ravvisabile la circostanza aggravante dell’ingente quantità, di cui all'art. 80 comma 2 D.p.r. 309/1990, è pari a 4.000 volte (e non più a 2.000) il quantitativo di principio attivo che può essere detenuto in un giorno (corrispondente a 2 Kg, immaginando un quantitativo lordo di sostanza pura al 5%).
A chiarirlo la Corte di Cassazione, respingendo il ricorso di due imputati, condannati, ex artt. 73 ed 80 cpv. D.p.r. 309/1990, per aver detenuto, a fine di cessione a terzi, un determinato quantitativo di sostanza hashish.
Il Collegio ricorda, in proposito, che con riferimento alle droghe leggere ed in particolare all'hashish, le Sezioni Unite (nota sentenza “Biondi” del 24 maggio 2012) hanno fissato il quantitativo massimo giornaliero di principio attivo detenibile nella misura di 1.000,00 mg, ipotizzando una percentuale media di principio attivo del 5% ed un quantitativo lordo di sostanza di circa 50 Kg.
Alla luce di detta pronuncia, non è di norma ravvisabile l’aggravante di cui sopra, quando la quantità sia inferiore a 2.000 volte il suddetto valore massimo in milligrammi (valore-soglia), ferma restando la discrezionale valutazione del giudice di merito, quando tale quantità sia superata.
La Corte ha attinto questi dati dal D.m. 11 aprile 2006 (come modificato con D.m. 4 agosto 20006), che aveva innalzato il moltiplicatore della dose media singola (25 mg) elevandolo a 40 volte. Senonché il suddetto D.m. è stato annullato dal Tar Lazio, con sentenza 2487 del 21 marzo 2007, riportando il quantitativo di principio giornaliero massimo agli originari 500 mg.
Ne consegue che, conclude la Corte con sentenza n. 47978 del 14 novembre 2016, per rispettare le proporzioni e rendere omogeneo il principio affermato nella cit. sentenza Biondi, alle congruenze dell’annullamento del D.m. 4 agosto 2006, il quantitativo minimo di principio attivo di hashish al di sotto del quale non può farsi applicazione dell’aggravante ex art. 80 comma 2 D.p.r. 309/1990, va necessariamente raddoppiato (da 2.000 a 4.000 volte la quantità di principio attivo giornaliero).
Detto raddoppio non salva tuttavia gli odierni imputati, posto che, al di là del dato ponderale lordo, diversi indicatori (la ben più elevata percentuale di principio attivo e la enorme quantità di dosi singole ricavabili) convergono verso l’integrazione della circostanza aggravante di ingente quantità.
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