Doveri difensori d’ufficio Testo aggiornato
Pubblicato il 09 marzo 2017
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Il Regolamento del Consiglio nazionale forense per le difese d'ufficio è stato modificato al suo articolo 11, relativamente ai doveri del difensore d'ufficio.
E’ il Consiglio nazionale forense a renderlo noto, con comunicazione n. 4-C-2017 del 3 marzo 2017, indirizzata ai presidenti dei Consigli dell’ordine degli avvocati e ai presidenti delle Unioni regionali forensi.
Così, le regole per le difese d'ufficio adottate dal medesimo Consiglio il 22 maggio 2015, sono state armonizzate al contenuto dell'articolo 26, comma 4, del Codice Deontologico Forense, a seguito di delibera del Consiglio Nazionale Forense, assunta nella seduta amministrativa del 20 gennaio 2017.
Doveri dei difensori Nuovo articolo 11
Il nuovo testo dell’articolo 11, appunto intitolato “Doveri del difensore d'ufficio”, prevede, in primo luogo, che l’avvocato debba svolgere la propria attività “con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale”.
Lo stesso legale, iscritto nell’elenco dei difensori d’ufficio, quando viene nominato è obbligato a prestare patrocinio e non può, senza giustificato motivo, rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla.
Inoltre, deve comunicare all’assistito la facoltà di nominare un difensore di fiducia, informandolo anche che chi lo difende d’ufficio ha comunque diritto ad essere retribuito.
Deve, poi, cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia e, in caso di impedimento a partecipare alle attività processuali, ne deve dare tempestiva e motivata comunicazione all’Autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell’elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale.
Va inoltre, garantita la reperibilità, qualora lo stesso sia inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti.
Infine, il difensore d'ufficio – si legge nel testo della norma – “deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall’elenco nazionale e in caso di cancellazione per mancata o incompleta presentazione della domanda di permanenza”.
Il Cnf raccomanda, concludendo, agli avvocati iscritti all’elenco di sollecitare, in ogni caso, i giudici a limitare il ricorso alle sostituzioni “in nome della effettività della difesa tecnica”.
A seguito della modifica, è stato anche pubblicato il testo del Regolamento in oggetto, aggiornato con le modifiche indicate.
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