Doppia punizione per occultamento di scritture contabili e mancata dichiarazione

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Per la Corte di Cassazione, sentenza n. 32054 depositata il 24 luglio 2013, non sussiste nessun concorso tra il reato di occultamento e distruzione delle scritture contabili, previsto dall'art. 10 del D.Lgs n. 74/2000, e quello di omessa presentazione della dichiarazione annuale delle imposte sui redditi e dell'Iva, secondo quanto contemplato dall'art. 5 del D.Lgs n. 74/2000.

Il caso riguarda un contribuente che aveva occultato e distrutto le scritture contabili, per non permettere la ricostruzione del volume di affari della ditta individuale di cui era legale rappresentante, e che aveva omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e Iva, condannato per entrambi i reati. Secondo la difesa avrebbe dovuto applicarsi la pena solo per uno dei due reati, essendo l'uno premessa dell'altro.

I giudici, nel confermare la condanna, non ravvisano l'applicazione del principio di specialità, che consente di escludere l'applicazione della fattispecie avente portata generale. Le due condotte sono del tutto differenti e quindi, pur richiedendo come elemento soggettivo il dolo specifico, non sono sovrapponibili.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 23 - Evasione a doppio fronte – Iorio

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