Doppia punibilità esclusa se l'imposta è dello stesso tipo ma la disciplina è diversa

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Con sentenza n. 45666 del 30 dicembre 2010, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato dalla Procura di Brescia avverso una decisione con cui la Corte d'appello aveva respinto una richiesta di mandato di arresto europeo avanzata dalla Romania nei confronti di un cittadino rumeno in considerazione di alcune contestazioni per le quali era stata riconosciuta la natura tributaria ma non la rilevanza penale nel nostro Paese.

Secondo la Corte di legittimità, con la detta decisione i giudici di appello avrebbero eluso l'applicazione dell'articolo 7, comma 2 della Legge n. 49/2005, ai sensi del quale è escluso il requisito della doppia punibilità in subiecta materia quando la legge italiana prevede lo stesso tipo di tasse o imposte ma “non contiene lo stesso tipo di disciplina”.

In particolare – continua la Cassazione - “una volta accertato che si verteva in materia di tasse e imposte, la Corte di appello non avrebbe dovuto verificare la sussistenza della doppia incriminabilità”....”ma avrebbe dovuto riscontrare la sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 7, comma 2, della stessa legge, e cioè valutare la assimilabilità per analogia tra «tasse e imposte» previste in Italia e Romania e la sussistenza del limite di pena stabilito per il reato in Italia”.
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