Doppia conformità: principio che non può essere derogato
Pubblicato il 16 luglio 2024
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E' escluso che si possa derogare ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di edilizia e urbanistica, tra i quali rientra il requisito della doppia conformità: va tutelata l’uniformità delle condizioni per ricondurre a legittimità gli abusi edilizi.
Lo ha precisato la Corte costituzionale con sentenza n. 125 del 15 luglio 2024, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1/2008, riguardante la pianificazione urbanistica e il governo del territorio.
Corte costituzionale: doppia conformità si applica anche alle Regioni a statuto speciale
La Consulta ha rilevato che tale disposizione contrasta con il requisito della doppia conformità previsto dall'art. 36 del Testo unico dell’edilizia.
Questo requisito stabilisce che per ottenere un permesso di costruire in sanatoria, l'intervento deve essere conforme sia alla normativa vigente al momento della realizzazione sia a quella in vigore al momento della presentazione della domanda.
La questione di legittimità costituzionale
Con la sentenza in esame, la Corte Costituzionale ha esaminato la questione sollevata dal Tribunale regionale di giustizia amministrativa del Trentino-Alto Adige, nell'ambito di una causa riguardante un permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Stenico, contestato per non rispettare il principio della doppia conformità.
Ebbene, la Corte ha dichiarato che la norma provinciale, consentendo la sanatoria anche in assenza della doppia conformità, viola:
- sia l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza);
- sia gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
Analisi delle conclusioni della Consulta
Di seguito i principali punti della decisione della Consulta.
- Principio di Doppia Conformità: La disposizione provinciale che permette la concessione edilizia in sanatoria senza il requisito della doppia conformità contrasta con l’art. 36 del Testo unico dell’edilizia. Questo requisito è considerato fondamentale per garantire l’uniformità normativa a livello nazionale, indipendentemente dalle specificità territoriali.
- Competenza Legislativa: La competenza primaria della Provincia autonoma di Trento in materia di urbanistica deve rispettare i principi dell’ordinamento giuridico della Repubblica Italiana, inclusi i requisiti fondamentali delle riforme economico-sociali. Pertanto, la deroga generalizzata alla doppia conformità prevista dalla norma provinciale è incostituzionale.
- Norme Fondamentali: lo Stato ha il compito di stabilire i principi fondamentali in materia di governo del territorio, che includono la doppia conformità. Le regioni e le province autonome devono conformarsi a queste norme, garantendo così l’uniformità e l’effettività della disciplina urbanistica ed edilizia.
- Semplificazione Normativa: nella decisione, viene evidenziato che anche con le recenti modifiche legislative introdotte dal Decreto legge n. 69/2024 (Salva Casa), che mirano a semplificare la disciplina edilizia e urbanistica, il principio della doppia conformità rimane essenziale. Qualsiasi deroga a questo principio deve essere specificamente prevista e giustificata a livello statale.
In definitiva, la Corte Costituzionale ha affermato che la normativa provinciale del Trentino-Alto Adige non può derogare ai principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di edilizia e urbanistica, in particolare il requisito della doppia conformità.
Tabella di sintesi della sentenza
Sintesi del Caso | La Corte Costituzionale ha esaminato la legittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2008, che consentiva il rilascio di permessi di costruire in sanatoria senza il rispetto del requisito della "doppia conformità" urbanistica ed edilizia. |
Questione Dibattuta | Se la disposizione provinciale che permette la concessione edilizia in sanatoria in assenza del requisito della doppia conformità violi l'art. 3 della Costituzione (principio di uguaglianza e ragionevolezza) e gli artt. 4 e 8 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che subordinano la legislazione provinciale al rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico della Repubblica. |
Soluzione della Corte costituzionale | La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 135, comma 7, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 1 del 2008, affermando che il requisito della doppia conformità è un principio fondamentale di riforma economico-sociale che deve essere rispettato su tutto il territorio nazionale, inclusi i territori delle regioni a statuto speciale. |
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