Notifica via Pec tempestiva anche dopo le 21
Pubblicato il 15 ottobre 2020
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Cassata, dagli Ermellini, una decisione di merito con cui era stato ritenuto che un’opposizione a decreto ingiuntivo fosse inammissibile in quanto proposta con atto di citazione notificato in via telematica nel quarantesimo giorno dalla notifica del provvedimento monitorio opposto, ma oltre le ore 21 di quel giorno.
Era stato, ossia, ritenuto che la notifica così effettuata fosse tardiva in quanto perfezionata alle ore 7 del giorno successivo, vale a dire il quarantunesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo.
Dopo la Consulta, notifica perfezionata con ricevuta di accettazione (per il mittente)
Rispetto a questa statuizione, gli opponenti si erano rivolti alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione dell’art. 16 septies del DL n. 179/2012, in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c. nonché richiamando, in proposito, la sentenza della Corte costituzionale n. 75/2019 con cui è stata dichiarata l’illegittimità del menzionato art. 16 septies proprio nella parte in cui prevedeva che la notifica eseguita attraverso modalità telematiche, con ricevuta di accettazione generata dopo le ore 21 ed entro le ore 24, si perfezionasse, per il notificante, alle ore 7 del giorno successivo, anziché al momento di generazione della ricevuta.
Nel caso in esame, dunque, l’opposizione, sebbene spedita oltre le ore 21 del quarantesimo giorno successivo alla notificazione del decreto, doveva essere ritenuta tempestiva.
Notifica telamatica con scissione soggettiva degli effetti
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 22136 del 14 ottobre 2020, ha giudicato fondata tale doglianza, spiegando che la reductio ad legitimitatem operata dalla Consulta è stata realizzata con l’applicazione della regola generale di "scissione soggettiva degli effetti della notificazione" anche alla notifica effettuata con modalità telematiche.
Difatti, la fictio iuris relativa al differimento al giorno seguente degli effetti della notifica eseguita dal mittente tra le 21 e le 24 è giustificata nei confornti del destinatario, poiché il divieto di notifica telematica dopo le 21, previso dalla prima parte dell’art. 16 septies, tramite il rinvio all’art. 147 c.p.c., mira a tutelare il suo diritto al riposo in una fascia oraria nella quale egli sarebbe altrimenti costretto a continuare a controllare la propria casella di posta elettronica.
Diversamente, nei confronti del mittente, il differimento comporta un irragionevole vulnus al pieno esercizio del diritto di difesa, in quanto gli impedisce di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa.
Così, per come sancito dalla Corte costituzionale, nei confronti di quest'ultimo, la notificazione si perfeziona il giorno stesso in cui è eseguita, ove la ricevuta di accettazione sia rilasciata entro le ore 24.
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