Dopo il concordato preventivo non può esservi condanna per omesso versamento Iva

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La Corte di cassazione, con sentenza n.15853 del 16 aprile 2015, accoglie il ricorso di un rappresentante legale di società avanzato contro l'accusa di omesso versamento Iva (articolo 10 ter, D.Lgs. n. 74/2000).

La società, ammessa al concordato preventivo, non riusciva a versare il debito Iva alla data stabilita e per questo il legale rappresentante era accusato di omesso versamento. Ma costui obiettava che l'ammissione al concordato esclude il fumus commissi delicti.

La sentenza n. 15853 ritiene fondata, in contrasto con precedenti pronunce, la doglianza presentata asserendo che il piano concordatario prevede la dilazione del pagamento del debito Iva e che il concordato preventivo è un istituto prevalentemente pubblicistico; da ciò discende che non è logico permettere di sanzionare un soggetto che ha stretto un accordo omologato condannandolo ex articolo 10 ter, decreto legislativo 74/2000.

Quindi, poiché il delitto di omesso versamento Iva rientra tra i reati omissivi istantanei non può aversi che condotte precedenti, ove ve ne fossero, abbiano incidenza sulla condotta che determina il reato.

Di conseguenza, nel caso in questione, si deve escludere la sussistenza di colpevolezza a carico del soggetto.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 41 - Dal concordato salvacondotto sull’Iva - Iorio
  • ItaliaOggi, p. 26 - Niente condanna post omologazione - Alberici

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