Donazione con contestuale vendita, non è elusione fiscale
Pubblicato il 07 dicembre 2017
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La Suprema corte ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la CTR aveva confermato un avviso di accertamento emesso a carico di una contribuente e relativo alla tassazione separata di una plusvalenza.
A detta dell’Agenzia delle Entrate, questa plusvalenza sarebbe conseguita alla contribuente dalla cessione di un terreno attraverso donazione simulata in favore delle figlie le quali, nel medesimo atto notarile, avevano contestualmente venduto il bene immobile a una società petrolifera.
Decisioni dei giudici di merito
Mentre i giudici di primo grado avevano annullato l’accertamento aderendo alle ragioni esposte dall’opponente, la Commissione tributaria regionale aveva ribaltato il verdetto e accolto l'appello dell'Ufficio finanziario.
Questo sull’assunto secondo cui il contratto di donazione e la contemporanea vendita, nonché l'avvio della pratica edilizia prima di detto contratto, palesavano chiaramente l’artificiosità e la natura strumentale dell'operazione, asseritamente posta in essere al fine di eludere l'imposta.
Cassazione: tassazione solo con la prova che il prezzo sia stato incassato dal donante
Da qui il ricorso in sede di legittimità della contribuente, la quale lamentava, tra le altre doglianze, un vizio motivazionale della decisione in relazione all'accertamento di un fatto decisivo circa il soggetto che aveva incassato il prezzo della vendita, nonché una violazione di legge in quanto, a tenore del disposto ex articolo 37, comma 3 DPR n. 600/1973 vigente all'epoca dei fatti, la tassazione poteva affermarsi solo a fronte della prova adeguata che il prezzo fosse stato incassato dal donante.
Motivi, questi, ritenuti fondati dalla Corte di cassazione - sentenza n. 29189 del 6 dicembre 2017 – secondo la quale, da un lato, la ricorrente aveva fondatamente lamentato un'omessa valutazione della documentazione dalla stessa tempestivamente depositata a dimostrazione del fatto che il prezzo ricavato dalla vendita del bene donato venne, non solo acquisito dalle figlie donatarie, ma anche utilizzato per loro scopi.
Dall’altro, la Commissione regionale non aveva tenuto conto che l'operazione posta in essere, all'epoca dei fatti, non era vietata dalla normativa tributaria e che la tassazione, conseguentemente, avrebbe potuto pretendersi esclusivamente di fronte alla prova - anche di natura presuntiva - posta a carico dell'Ufficio, che il reddito, ossia il provento della successiva vendita da parte del donatario, fosse stato percepito in effetti dal donante, vero dominus dell'operazione giuridico-economica posta in essere.
I giudici regionali, inoltre, avevano erroneamente individuato l'oggetto della donazione non già nel terreno, bensì nel prezzo ricavato dal contratto effettivamente voluto, ossia la vendita.
Ma una tale conclusione, a detta della Cassazione, appariva “apodittica" e non fondata su un adeguato ragionamento probatorio. Difatti, la significativa complessità dell'iter contrattuale, ossia la contestualità dei contratti e l'aver predisposto la documentazione urbanistica indispensabile per la vendita prima della donazione, non dimostravano anche che la donazione del bene immobile fu simulata e che la contribuente avesse donato alle figlie il prezzo ricavato.
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