Domanda di trasferimento tempestiva, ok al beneficio prima casa

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Il beneficio fiscale della prima casa spetta anche a chi, pur avendone fatta tempestiva e formale richiesta, al momento dell'acquisto dell'immobile non abbia ancora ottenuto il trasferimento della residenza nel comune in cui è situato l'immobile stesso.

Ed infatti, per quel che concerne la determinazione della residenza, la prevalenza del dato anagrafico sulle risultanze fattuali deve tener conto della unicità del procedimento amministrativo volto al mutamento dell'iscrizione anagrafica sancito dall'articolo 18, comma 2 del DPR n. 223/1989.

Detto ultimo articolo, in particolare, affermando la necessità della “saldatura temporale” tra cancellazione dall'anagrafe del comune di precedente iscrizione ed iscrizione in quella del comune di nuova residenza, stabilisce che la decorrenza da considerare è quella della dichiarazione di trasferimento resa dall'interessato nel comune di nuova residenza.

E' quanto evidenziato dalla Corte di cassazione nel testo dell'ordinanza n. 110 depositata l'8 gennaio 2015.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi7 – Selezione di sentenze tributarie, p. 5 – Prima casa, rileva il trasferimento – Fuoco

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