Domanda di oblazione anche da parte del difensore senza procura speciale

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Secondo le Sezioni unite penali della Cassazione – sentenza n. 47923 del 15 dicembre 2009 - la proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore dell’imputato non munito di procura speciale è da considerare ammissibile ai sensi dell'articolo 99, comma primo, del Codice di procedura penale. Ed infatti, in considerazione del fatto che la domanda di oblazione non determina di per sé alcuna situazione processuale irreversibile, l’imputato può in ogni tempo, anche dopo il provvedimento ammissivo del giudice, togliere ad essa effetto mediante una dichiarazione espressa o decidendo di non pagare la somma determinata dal giudice.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 13 – L'oblazione non vuole la procura speciale - Candidi

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