Immigrazione: no a procedimento penale per lo straniero se il datore di lavoro presenta domanda di emersione
Pubblicato il 23 agosto 2023
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La domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata dal datore di lavoro comporta la sospensione del procedimento penale a carico dello straniero che non ha rispettato l'ordine di lasciare il territorio italiano.
Questo è quanto emerge dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 34172 del 3 agosto 2023.
Vediamo le argomentazioni addotte dagli ermellini a supporto di tale decisione.
Violazione del provvedimento di espulsione
Secondo quanto disposto dal comma 5 ter dell'art. 14 del D.Lgs. n. 286/1998, la violazione dell'ordine di espulsione da parte dello straniero irregolare è punita con la multa da 10.000 a 20.000 euro.
Il giudice di Pace di Rovigo, con sentenza del 10 febbraio 2022, aveva perciò condannato il ricorrente alla multa di 10.000 euro per non avere lo stesso adempiuto all'ordinanza di espulsione per soggiorno irregolare nel territorio italiano, giudicando altresì inammissibile la sospensione dell'esecuzione del procedimento per la mancata presentazione della domanda di emersione alla data del provvedimento di espulsione.
Il ricorso per cassazione si fonda sulla asserita violazione dell'art. 103, comma 11, del D.L. n. 34/2020 che dispone la sospensione del procedimento penale in pendenza di sanatoria della condizione di irregolarità dello straniero sul territorio nazionale, di cui era stata peraltro fornita adeguata documentazione.
Domanda di emersione dal lavoro irregolare
La Corte ha giudicato fondato il ricorso.
Nessun rilievo assume, infatti, l'asserita tardiva presentazione della domanda di emersione con riferimento alla data del provvedimento espulsione; infatti, argomentano gli ermellini, alla luce dell'intera disciplina contenuta nell'art. 103 citato, non vi è alcuna ragione per escludere dai beneficiari della sanatoria i cittadini stranieri che, dopo l'ordine di allontanamento disposto dal questore, siano rimasti sul territorio nazionale per lungo periodo.
Tale tipologia di immigrati rappresenta infatti la platea più ampia degli aventi diritto alla sanatoria, e una lettura contraria del contenuto dell'art. 103 farebbe crollare l'intero impianto normativo sotteso alla sanatoria stessa.
La Corte dispone quindi l'annullamento della sentenza impugnata e rinvia al Giudice di Pace di Rovigo, in diversa persona fisica ai sensi dell'art. 623 lettera d del Codice Penale, per un nuovo giudizio.
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