Domanda di divorzio solo con l'avvocato

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La Prima sezione civile di Cassazione, con la sentenza n. 26365 del 7 dicembre 2011, ha sancito la nullità di una sentenza di divorzio il cui originario ricorso volto alla declaratoria della cessione degli effetti civili del matrimonio era stata presentato congiuntamente e personalmente dai coniugi.

Per la Corte, in particolare, la difesa tecnica dell'avvocato è sempre necessaria in detto tipo di procedimento non rilevando, in proposito, la circostanza che la domanda sia stata avanzata congiuntamente da entrambi i coniugi; a differenza che nel procedimento per separazione consensuale in cui l'effetto è prodotto dalla volontà delle parti, infatti, nel caso del divorzio è il tribunale, dopo aver verificato la sussistenza dei presupposti di legge, a prendere la decisione in merito.
Anche in
  • ItaliaOggi7 – AvvocatiOggi, p. VIII – Divorzio mai senza legale- Alberici

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