Domanda di ammissione dei creditori, nei termini, anche senza comunicazioni
Pubblicato il 04 settembre 2018
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Precisazioni dalle Sezioni Unite per quel che concerne i procedimenti di prevenzione per i quali non si applica la disciplina del Decreto legislativo n. 159/2011.
Le Sezioni Unite penali di Cassazione si sono pronunciate rispetto ad una questione di diritto loro sottoposta in tema di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione, per i quali non trova applicazione la disciplina del Decreto legislativo n. 159/2011.
Questione sottoposta alle Sezioni Unite
In particolare, era stato chiesto se i creditori muniti di tale ipoteca debbano presentare la domanda di ammissione del loro credito, al giudice dell'esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, nel termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 199, della Legge n. 228/2012 anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 206, della Legge da ultimo citata.
Nella corposa decisione – sentenza n. 39608 del 3 settembre 2018 – la Cassazione ha ricordato che la disciplina introdotta con il Decreto legislativo n. 159/2011, si applica solo in rapporto ai procedimenti di prevenzione instaurati dopo l'entrata in vigore del medesimo (13 ottobre 2011).
Così, per i procedimenti di prevenzione sottratti all'applicazione delle nuove disposizioni in quanto già pendenti al momento dell'entrata in vigore del decreto, il legislatore ha successivamente dettato, con la citata Legge n. 228/2012, una specifica disciplina transitoria della materia, sulla quale, ora, verte il giudizio incardinato davanti alle Sezioni Unite.
Termine di decadenza decorre indipendentemente dalle comunicazioni
Orbene, nel rispondere alla questione in oggetto, le SU hanno precisato che i creditori individuati – ossia muniti di ipoteca iscritta sui beni confiscati all'esito di procedimenti di prevenzione, per i quali non si applica la disciplina del D. Lgs. n. 159/2011 - sono tenuti a presentare la domanda di ammissione del loro credito nel termine di decadenza espressamente previsto, e ciò “anche nel caso in cui non abbiano ricevuto le comunicazioni di cui all'art. 1, comma 206, della legge da ultimo citata; e ciò, perché il termine di decadenza previsto dal richiamato comma 199 decorre indipendentemente dalle comunicazioni di cui al successivo comma 206”.
Per gli Ermellini, l'applicazione di detto termine è comunque subordinata all'effettiva conoscenza, da parte del creditore, del procedimento di prevenzione in cui è stata disposta la confisca o del provvedimento definitivo di confisca.
Ad ogni modo, viene fatta salva la possibilità, per il creditore, di ottenere una restituzione nel termine stabilito a pena di decadenza, se dimostra di non averlo potuto osservare per causa a lui non imputabile.
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