Dogane. Necessaria la garanzia per l’immissione in libera pratica dei beni in deposito

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Il Decreto legge Sviluppo (n. 70/2011) ha introdotto alcune modifiche all'articolo 50-bis del Dl n. 331/1993, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che regolamenta l'istituto del deposito Iva per la custodia di beni nazionali e comunitari che non siano destinati alla vendita al minuto nei locali del deposito stesso.

Si tratta di una particolare misura anti-frode, che consiste nell’imporre specifici vincoli sulla garanzia da prestare per l’immissione in libera pratica di merci d’importazione destinate ad essere introdotte in deposito.

Come si legge nel provvedimento istitutivo, le modifiche che hanno introdotto tali nuovi adempimenti acquisteranno operatività ed efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno dell'entrata in vigore dello stesso e cioè dalla data del 12 settembre prossimo.

Dal prossimo lunedì, quindi, l’immissione in libera pratica di beni d’importazione introdotti in deposito Iva con sospensione dell’imposta sarà consentita solo a seguito della prestazione di una garanzia commisurata all’Iva, da parte dell’importatore. Tale adempimento non è richiesto nel caso di soggetti reputati “affidabili”: operatori economici autorizzati e operatori che beneficiano dell’esonero dell’obbligo di prestare cauzione per i diritti doganali. La prescritta garanzia è, invece, sempre dovuta per i soggetti non appartenenti alle categorie indicate.

L’agenzia delle Dogane, con una nota informativa – la n. 84920 del 7 settembre 2011 – ha tenuto a formalizzare le disposizioni di tipo organizzativo per la pratica attuazione delle innovazioni, ufficializzando le modalità di implementazione della nuova procedura.

La misura cautelativa introdotta prevede il blocco della garanzia fino al momento della liquidazione dell’imposta da parte del soggetto che procede all’estrazione dei beni. Lo sblocco dalla Dogana della garanzia prestata dall’importatore è possibile solo a seguito della comunicazione al depositario, da parte del soggetto che estrae i beni, dei dati relativi alla liquidazione dell’Iva relativi ai beni estratti.

Nella nota si distinguono due casi: quello in cui l’estrattore coincide con colui che procede all’immissione e quello in cui non vi è coincidenza tra i due soggetti.

Nell’ipotesi della coincidenza, il soggetto effettuerà le necessarie comunicazioni al depositario e, al fine di velocizzare lo svincolo della garanzia, anche al competente ufficio doganale.

Nel caso di non coincidenza, il soggetto che procede all’estrazione, oltre ad effettuare la suddetta comunicazione, dovrà fornire gli elementi del buon esito dell'operazione, oltre che al competente ufficio doganale, anche al soggetto che ha introdotto la merce in deposito, intestatario della garanzia, al fine di consentire allo stesso di attivarsi per lo svincolo della garanzia stessa. Cioè, per poter svincolare la garanzia il soggetto che ha effettuato l’estrazione deve dar prova di aver espletato gli adempimenti previsti in materia di Iva, dimostrando di aver regolarmente registrato l’autofattura nella propria contabilità.

Analoga prova dovrà essere fornita nel caso in cui i beni immessi in libera pratica e custoditi in deposito Iva siano spediti in altro Paese comunitario o nel caso di esportazione verso Paesi terzi, ferma restando, in tale ultimo caso, l'osservanza di tutti gli altri adempimenti connessi alla presentazione della relativa dichiarazione doganale.
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