Dogane, definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della Riscossione
Pubblicato il 23 marzo 2019
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Con comunicato stampa del 19 marzo 2019, l’Agenzia delle Dogane rende noto che tutti i crediti dell’Agenzia, diversi dalle risorse proprie tradizionali e dei connessi diritti doganali e relative sanzioni tributarie (art. 3 Dl n. 119/2018), affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, come pure i carichi affidati all’Agente della riscossione riguardanti Risorse proprie tradizionali dell’Unione europea e di Imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione (art. 5 DL n. 119/2018), possono rientrare nella definizione agevolata prevista dal Decreto fiscale 2019.
Nel primo caso è sufficiente la presentazione del modello di istanza pubblicato dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, mentre, nel secondo, la definizione agevolata può avvenire con le specifiche modalità prescritte dalla norma e utilizzando il modello pubblicato nel sito dell’Agenzia delle Entrate - Riscossione.
Dogane. Calendario per accedere alla definizione agevolata
In entrambe i casi, il contribuente che voglia accedere alla definizione agevolata, dovrà presentare all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro il 30 aprile 2019, apposita dichiarazione con le modalità e in conformità alla modulistica predisposta.
I debitori che presentano la dichiarazione di adesione nei termini indicati, riceveranno da Agenzia delle Entrate – Riscossione l'ammontare complessivo delle somme dovute, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse entro:
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il 30 giugno 2019 nel primo caso (art. 3);
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il 31 luglio 2019 nel secondo caso (art. 5).
Dogane. Modalità di pagamento
Il pagamento delle somme di cui sopra può essere effettuato:
- per la prima ipotesi (art. 3) in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel numero massimo di 18 rate consecutive, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2019 ed il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare;
- per la seconda ipotesi (art. 5) in un’unica soluzione entro il 30 settembre 2019 o nel numero massimo di 18 rate consecutive, scadenti rispettivamente il 30 settembre 2019, il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo a decorrere dal 2020, tutte di pari ammontare.
Conclude l’Agenzia delle Dogane che sono esclusi dalla definizione agevolata i debiti risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione recanti sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie.
Infine, in caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento la definizione non produce effetti e i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto e l’agente della riscossione proseguirà l’attività di recupero senza poter nuovamente accettare nuove richieste di rateazione ai sensi dell’art.19 del DPR 602/73.
- eDotto.com – Edicola del 7 marzo 2019 - Liti fiscali pendenti. Pace fiscale, attivo il servizio per le domande – G. Lupoi
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