Documento Cndcec-FNC. Fatturazione elettronica nei subappalti pubblici
Pubblicato il 28 settembre 2018
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Cndcec e FNC hanno pubblicato un nuovo documento dedicato alle novità riguardanti l’obbligo di fatturazione elettronica nel settore dei subappalti pubblici, tra i primi a testare l’introduzione di tale adempimento.
Infatti, dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo per tali tipologie di settori, mentre il DL Dignità ha posticipato al 1° gennaio 2019 quello per tutte le altre operazioni fra privati.
Il documento di ricerca intitolato “La fatturazione elettronica nel settore dei subappalti” analizza la disciplina della fatturazione delle operazioni nell’ambito degli appalti in cui fanno parte le Pubbliche amministrazioni, in particolare le modalità operative della digitalizzazione del processo di fatturazione, con riferimento al provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 30 aprile 2018, prot. n. 89757, e altri documenti di prassi.
Ai sensi della normativa, dal 1° luglio 2018 le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese in virtù di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un’amministrazione pubblica, dovranno essere fatturate mediante emissione di un file XML da trasmette al Sistema di interscambio, il quale provvederà al recapito del documento al soggetto destinatario.
Soggetti obbligati e soggetti esclusi
Sul punto viene precisato che l’obbligo sorge solo nei confronti dei soggetti subappaltatori e subcontraenti per i quali l’appaltatore ha provveduto alle comunicazioni prescritte dalla legge.
Ne rimangono esclusi coloro che cedono beni all’appaltatore senza essere direttamente coinvolti nell’appalto principale; infatti, per questi, l’appaltatore non ha obblighi di comunicazione verso la stazione appaltante, né viene imposto l’obbligo di indicare i codici CIG (Codice Identificativo di Gara) e/o CUP (Codice Unico di Progetto) riguardanti la disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.
Ma a ben vedere, secondo il Codice dei contratti pubblici, l’obbligo di comunicazione alla stazione appaltante riguarda tutti i subcontratti, tra cui rientrano anche le forniture di beni e materiali e i noleggi. Pertanto, si deve ritenere escluso dal nuovo obbligo a decorrere dal 1° luglio 2018 solo il soggetto che fornisce beni all’appaltatore ignorando l’uso che ne farà, in quanto destinati in parte per l’appalto pubblico e in parte in una fornitura privata.
Modalità operative della fattura elettronica
Di notevole interesse la parte del documento dedicata alle modalità operative della fattura elettronica.
Dopo aver predisposto il file Xml contenente le fatture, si può effettuare la trasmissione della e-fattura con SdI, direttamente o avvalendosi di un intermediario. Le modalità di trasmissione possono avvenire:
- con PEC;
- con servizio “web service”;
- con sistema di protocollo SFTP;
- con la funzionalità del servizio web “Fatture e corrispettivi”.
Il singolo file fattura non può superare i 5MB.
Importante è il “Codice destinatario” che identifica il canale telematico sul quale recapitare la fattura, che deve contenere un valore alfanumerico di almeno 7 caratteri.
QR Code
L’agenzia delle Entrate, al fine di agevolare il sistema di invio delle fatture elettroniche, ha predisposto un servizio di generazione di QR Code, contenente i dati identificativi del soggetto passivo IVA.
Il QR Code è un codice a barre bidimensionale da mostrare al fornitore a mezzo di tablet, smartphone o carta al momento di creazione della fattura.
La creazione del QR Code va fatta accedendo al portale “Fatture e corrispettivi”, usando le credenziali Spid, CNS, Entratel o Fisconline; alternativamente ci si può collegare al cassetto fiscale.
Sanzioni
Attenzione va data anche alla parte in cui si tratta delle sanzioni applicabili in caso di errore nell’emissione delle fatture. Le fatture emesse in formato diverso da quello elettronico si considerano non emesse, e quindi al cedente vengono applicante le sanzioni previste dall’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, mentre il cessionario o il committente possono essere sanzionati ai sensi del comma 8, dell’art. 6 del D.Lgs. n. 471/1997, tranne l’ipotesi di regolarizzazione della violazione.
Tuttavia, la circolare 13/E/2018 limita l’applicazione delle sanzioni disponendo che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, verranno ammessi errori riguardanti l’invio, qualora non pregiudichino la corretta liquidazione dell’imposta.
- eDotto.com – Edicola del 3 luglio 2018 - Fatturazione elettronica, minimo ritardo non sanzionato. Chiarimenti dall’Agenzia – G. Lupoi
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