Fatturazione elettronica, minimo ritardo non sanzionato. Chiarimenti dall’Agenzia

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Fatturazione elettronica, minimo ritardo non sanzionato. Chiarimenti dall’Agenzia

Fatturazione elettronica: non punibile il ritardo minimo nell'invio del file fattura, predisposto nel rispetto delle regole ex provvedimento del 30 aprile 2018 Entrate, se tale ritardo non pregiudica la corretta liquidazione dell’imposta.

È quanto si apprende dalla circolare 13 del 2 luglio 2018 dell'Agenzia delle Entrate, che fornisce chiarimenti attraverso le risposte ai quesiti pervenuti dalle Associazioni di categoria e dai singoli contribuenti.

Trattati l'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione, i termini di trasmissione, le modalità di inoltro in caso di scarto, la registrazione e conservazione delle e-fatture.

Di seguito le principali precisazioni.

Esclusi dall’obbligo i meramente identificati

La legge di Bilancio 2018 include tra i soggetti obbligati anche quelli “identificati”. Tuttavia, si precisa che solo i soggetti “stabiliti” sono obbligati a emettere fattura elettronica e tra i soggetti “stabiliti” non possono essere inclusi i soggetti non residenti meramente identificati, a meno che non possa essere dimostrata l’esistenza di una stabile organizzazione.

Inoltre, non si applica l’obbligo della fattura elettronica ai residenti nei comuni di Livigno e Campione d’Italia.

Sistema appalti: l’obbligo di e-fattura riguarda solo gli appalti nei confronti delle Pa, dunque non gli appalti realizzati nei confronti di soggetti partecipati da una Pa, e scatta solo per coloro che, in base all’articolo 105 del Dlgs 50/2016, sono formalmente considerati subappaltatori ovvero subcontraenti.

Carburanti: l'obbligo di fatturazione elettronica riguarda anche le cessioni intermedie, come l’acquisto del singolo distributore da un grossista, ma non le cessioni di benzina e gasolio diversi da quelli impiegati nei veicoli (di qualunque tipologia) che circolano normalmente su strada, come, ad esempio, i rifornimenti di carburante per aeromobili, imbarcazioni e veicoli agricoli.

Fattura contestuale

Fatte salve le eccezioni ex articolo 21, comma 4 del d.P.R. n. 633 del 1972 (come le fatture c.d. “differite”, o quelle riconducibili all’articolo 73 del d.P.R. n. 633 del 1972), l’emissione della fattura dovrà essere contestuale alla cessione del carburante.

La contestualità - ossia l’emissione entro le ore 24 del medesimo giorno della cessione - deve, tuttavia, essere valutata alla luce del processo, legislativamente e tecnicamente imposto, per la creazione e trasmissione del documento al SdI.

Pertanto, inviato tempestivamente al SdI il documento, in assenza di un suo scarto – che comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi – i tempi di elaborazione (ossia consegna/messa a disposizione del cessionario/committente) diventano marginali, assumendo rilievo, ai fini dell’emissione della fattura immediata, la sola data di formazione e contestuale invio al SdI, riportata nel campo indicato.

In fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, il file fattura, predisposto nel rispetto delle regole tecniche previste dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 aprile 2018 ed inviato con un minimo ritardo, comunque tale da non pregiudicare la corretta liquidazione dell’imposta, costituisce violazione non punibile ex articolo 6, comma 5-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

La fattura elettronica scartata

Lo scarto comporta comunque la possibilità di un nuovo inoltro nei 5 giorni successivi.

Se l’emissione con numero e data uguali non è possibile, si può alternativamente emettere:

  • una fattura con un nuovo numero e una nuova data, per cui risulti un collegamento alla precedente fattura scartata e successivamente stornata con variazione contabile interna (in tal modo, infatti, si “attesta” la tempestività della fattura rispetto all’operazione);
  • una fattura con una specifica numerazione dalla quale emerga che si tratta di un documento rettificativo di una precedente fattura scartata dal Sistema di interscambio.

Associazione Nazionale Commercialisti: “proroga intempestiva”

E sulla proroga del DL n. 79 del 28 giugno 2018, interviene l'Anc con il comunicato del 2 luglio 2018.

Si legge che si tratta di “una proroga intempestiva – afferma il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel – che arriva solo a pochi giorni dall’introduzione della nuova modalità di fatturazione, nonché parziale considerato che non riguarda tutte le cessioni di beni e servizi assoggettate all’obbligo con la Legge di Bilancio 2018”.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 2 luglio 2018 - Agenzia Entrate, App e software per semplificare la fatturazione elettronica - Moscioni

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