Documenti fiscali informatici: c'è il codice per l'imposta di bollo
Autore: Cinzia Pichirallo
Pubblicato il 03 dicembre 2014
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E' stato istituito, con risoluzione n. 106 del 2 dicembre 2014 dell'Agenzia delle Entrate, il codice tributo “2501”, denominato “Imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari – articolo 6 del decreto 17 giugno 2014”.
Detto codice deve essere utilizzato per effettuare il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici rilevanti ai fini tributari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto Mef 17 giugno 2014.
Vanno consideratati documenti informatici fiscalmente rilevanti le copie informatiche di documenti analogici, le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, i documenti informatici puri.
L’imposta di bollo in discorso, in relazione alle fatture, ai registri e agli altri atti emessi o utilizzati nell’anno, deve essere corrisposta con il modello F24, esclusivamente con modalità telematica: il pagamento dell'imposta di bollo va eseguito in un'unica soluzione, entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Non sono, quindi, più previste comunicazioni preventive e consuntive.
Il codice deve essere esposto nella sezione “Erario” dell’F24, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati”; l’anno d’imposta per cui si effettua il versamento va inserito nel campo “anno di riferimento”.
- fiscooggi.it - Documenti fiscali informatici, il codice per l’imposta di bollo - r.fo.
- eDotto.com – Edicola 27 giugno 2014 - Fattura elettronica. In GU il decreto sull’archiviazione semplificata – Moscioni
- ItaliaOggi, p. 33 - Brevi
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