Docente cancellato dalle graduatorie, può essere reinserito
Pubblicato il 28 novembre 2017
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La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento (ex art. 1 comma 605 Legge 296/2006), non ha determinato l’abrogazione per incompatibilità dell’art. 1 comma 1 bis D.l. n. 97/2004 convertito in Legge n. 143/2004, nella parte in cui prevede che, a domanda, il docente cancellato possa essere reinserito nella graduatoria con il punteggio maturato al momento della cancellazione. Va conseguentemente disapplicato, perché in contrasto con la legge primaria, il D.m. n. 235/2014 nella parte in cui non consente il reinserimento dell’aspirante cancellato dalla graduatoria, a causa dell’omessa presentazione, in occasione delle precedenti operazioni di aggiornamento, della domanda di permanenza.
E’ questo l’orientamento cui ha dato seguito la Corte di Cassazione, Sezione lavoro, respingendo il ricorso del ministero dell’Istruzione, avverso la pronuncia d’appello che aveva accertato il diritto di un’insegnante ad essere inserita nella graduatoria ad esaurimento della relativa Provincia per l’insegnamento nella scuola primaria ed il sostegno, condannando il Ministero medesimo ad effettuarne il reinserimento con il punteggio posseduto al momento della cancellazione.
Cancellazione non definitiva: disapplicati i decreti attuativi
In proposito, a ragione la Corte di merito ha sostenuto - secondo gli Ermellini, con sentenza n. 28250 del 27 novembre 2017 – che la Legge n. 296/2006, nel trasformare le graduatorie da permanenti ad esaurimento, abbia solo fatto divieto di nuovi inserimenti; mentre non è andata a modificare il citato D.l. n. 97/2004, quanto alla possibilità di reinserimento dei docenti cancellati a seguito della mancata tempestiva presentazione della domanda di aggiornamento. Si è ritenuto pertanto di dover disapplicare i decreti ministeriali (in particolare, D.m. n. 235/2014) che hanno previsto la definitività della cancellazione, perché in contrasto con la normativa primaria alla quale vanno a dare applicazione.
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