D.L. tutela rider, stop alla retribuzione “a cottimo” (ma tra un anno)

Pubblicato il



D.L. tutela rider, stop alla retribuzione “a cottimo” (ma tra un anno)

Tutto pronto per l’approvazione del “D.L. tutela rider” (D.L. n. 101/2019). Dopo aver ottenuto la fiducia alla Camera, il testo si appresta a ricevere il placet anche dall’Aula del Senato. Tra le principali tutele figura il divieto di pagare i ciclofattorini in base alle consegne eseguite, ossia “a cottimo”. Infatti, sarà introdotto un compenso minimo orario che tiene conto dei minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL) di settori affini o equivalenti sottoscritti dai sindacati e dalle associazioni imprenditoriali più rappresentative.

D.L. tutela rider, posticipato il divieto di retribuzione “a cottimo”

In base al testo originario approvato dal Consiglio dei ministri, il divieto della retribuzione “a cottimo” sarebbe dovuto entrare in vigore trascorsi 180 giorni dalla conversione in legge. Previsione, questa, modificata nel passaggio al Senato del testo, in quanto l’operatività è stata differita di ulteriori 180 giorni.

Pertanto, il divieto di pagare i lavoratori delle piattaforme digitali sulla base delle consegne effettuate entrerà in vigore tra 12 mesi, anziché tra 6 mesi.

D.L. tutela rider, nuovo concetto di etero organizzazione

Rimangono ferme l’estensione, anche ai riders, delle tutele previste in genere ai lavoratori dipendenti. Sul punto, il D.L. n. 101/2019 effettua un distinguo tra chi svolge l’attività in maniera etero organizzata e chi invece in modo occasionale e discontinua.

Nel primo caso, al rider saranno riconosciute tutte le tutele dei lavoratori subordinati tranne quelle relative al licenziamento. Nella seconda fattispecie, diversamente, sarà introdotto un “pacchetto” minimo di tutele, come ad esempio:   

  • paga minima oraria collegata ai CCNL di settori affini o equivalenti sottoscritti da organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative;
  • copertura obbligatoria INAIL.

Si ricorda, infine, che il “D.L. tutela lavoro” interviene con due modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015:

  • è sufficiente ora che le prestazioni siano “prevalentemente” personali e non più “esclusivamente”;
  • le modalità esecutive sono organizzate dal committente, senza necessità che lo siano “anche” per i tempi ed il luogo di lavoro. Pertanto, la disciplina dell'art. 2 viene estesa anche ai casi in cui l'organizzazione del committente non riguardi le modalità dei tempi e luoghi di lavoro.
Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 22 ottobre 2019 - Rider, introdotto un compenso minimo orario. No alla retribuzione “a cottimo” – Bonaddio

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito