D.L. tutela lavoro, approvato il maxiemendamento sui riders
Pubblicato il 24 ottobre 2019
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Disco verde dall’Aula del Senato alla fiducia chiesta sul maxiemendamento presentato al cd. “D.L. tutela lavoro” (D.L. n. 101/2019), recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. All’art. 1 del decreto legge sono contenute tutte le norme in merito ai riders. A tal proposito, la novità principale riguarda l’estensione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai riders soggetti alle direttive del datore di lavoro, ossia quei lavoratori le cui modalità di esecuzione della prestazione siano organizzate mediante piattaforme digitali.
Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 3 novembre, passa ora alla Camera. Ecco le principali novità.
D.L. tutela lavoro, novità sui riders
La soluzione individuata per i riders è duplice:
- ai riders soggetti alle direttive del datore di lavoro, quindi impiegati in maniera continuativa ed etero organizzata, si applicheranno le tutele del lavoro subordinato;
- ai riders impiegati in maniera occasionale e discontinua, saranno introdotti livelli minimi di tutela.
In quest’ultimo caso, si va dal divieto di retribuire il lavoratore “a cottimo”, vale a dire a consegne effettuate, alla copertura antinfortuni e contro le malattie professionali, passando per il compenso minimo orario parametrato ai minimi tabellari stabiliti dai contratti collettivi nazionali del lavoro (CCNL).
D.L. tutela lavoro, estensione del concetto di etero organizzazione
Altra importante modifica riguarda l’estensione del concetto di collaborazioni etero organizzate dal committente, ossia le “finte collaborazioni” alle quali si applicherà la disciplina del lavoro subordinato. Sul punto, il “D.L. tutela lavoro” interviene con due modifiche all’art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015:
- è sufficiente ora che le prestazioni siano “prevalentemente” personali e non più “esclusivamente”;
- le modalità esecutive sono organizzate dal committente, senza necessità che lo siano “anche” per i tempi e il luogo di lavoro. Pertanto, la disciplina dell'art. 2 viene estesa anche ai casi in cui l'organizzazione del committente non riguardi le modalità dei tempi e luoghi di lavoro.
Dunque, il collaboratore etero organizzato rimane tecnicamente “autonomo”, ma per ogni altro aspetto, e in particolare per quel che riguarda sicurezza e igiene, retribuzione, limiti di orario, ferie e previdenza, il suo rapporto è regolato allo stesso modo dei dipendenti. Sono escluse le norme riguardanti la tutela dei licenziamenti.
D.L. tutela lavoro, le altre novità
Il “D.L. tutela lavoro” introduce anche altre novità, che possono essere così sintetizzate:
- l'art. 4 modifica la disciplina sull'impiego dello stanziamento per spese di personale di ANPAL Servizi Spa;
- l’art. 5 incrementa di mille unità la dotazione organica di INPS;
- l’art. 9 detta disposizioni per le crisi aziendali in Sardegna e in Sicilia;
- l’art. 10 riguarda la mobilità e l'attuazione del Reddito di Cittadinanza nella provincia di Isernia;
- l’art. 11 prevede l'esonero, per alcune imprese, dal versamento del contributo addizionale in caso di ricorso all'intervento di integrazione salariale;
- l’art. 12 è volto a potenziare il funzionamento della struttura preposta a gestire tavoli di crisi istituiti presso il Ministero dello sviluppo economico;
- l’art. 13, nell'ambito di azioni volte a favorire la decarbonizzazione, destina la quota annua dei proventi derivanti dalle aste CO2, eccedente il valore di 1000 milioni di euro, al fondo per la transizione energetica del settore industriale e al fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone;
- l’art. 14 riferito a ILVA Spa, volto a sostituire il riferimento all'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con un più coerente riferimento al Piano ambientale, è stato soppresso dal maxiemendamento.
- edotto.com – Edicola del 22 ottobre 2019 - Rider, introdotto un compenso minimo orario. No alla retribuzione “a cottimo” – Bonaddio
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