D.L. Sostegni, indennità una-tantum per i lavoratori stagionali
Pubblicato il 22 marzo 2021
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Il Decreto Legge Sostegni 2021, sulla scia dei precedenti interventi assistenziali, riconosce ai lavoratori stagionali dipendenti appartenenti al settore del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro, nonché ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA ed iscritti alla Gestione separata con accredito di almeno un contributo mensile nel periodo tra il 1°gennaio 2019 e l’entrata in vigore del medesimo decreto, un’indennità una-tantum pari a € 2.400,00.
Non cambiano i requisiti legittimanti alla predetta indennità rispetto a quanto previsto dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, relativamente ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari, nonché ai lavoratori in somministrazione impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nei medesimi settori. Pertanto, resta ferma la previsione relativa allo svolgimento di almeno 30 giornate lavorative tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore del medesimo Decreto.
Con riguardo ai lavoratori dello spettacolo iscritti all’omonimo Fondo di appartenenza, rimangono fermi il requisito di 30 contributi giornalieri per i lavoratori cui deriva un reddito di € 75.000,00 e di 7 contributi giornalieri per i lavoratori cui deriva un reddito di € 35.000,00, entrambi parametri riferibili all’anno 2019.
Per i lavoratori dello sport impiegati con rapporti di collaborazione, la misura dell’indennità in questione varia in base ai compensi percepiti dagli stessi.
In particolare, si prevede un’indennità pari a:
- € 3.600,00, ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportive in misura superiore a € 10.000,00;
- € 2.400,00, ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportive in misura compresa tra 4.000,00 e € 10.000,00;
- € 1.200,00, ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportive in misura inferiore a € 4.000,00.
La domanda per poter beneficiare della prestazione deve essere presentata entro il 30 aprile 2021, tramite il modello di domanda predisposto dall’INPS, mentre verrà erogata automaticamente ai lavoratori beneficiari dell’indennità prevista dal Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137, artt. 15 e 15 bis.
Si rammenta che le predette indennità non sono cumulabili.
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